Ordinanza n. 259 del 1994

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ORDINANZA N.259

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), degli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n.70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 31 marzo 1977 n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione della indennità di contingenza) e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con ordinanze emesse il 28 febbraio 1992 dal Consiglio di Stato, il 13 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ed il 10 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (n. 3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 714 e 745 del registro ordinanze 1992 e nn.140, 147 e 148 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1992 e nn. 14 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Rossi Luigi e Caffo Enzo ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994, il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. da Ione Fabbro - già dipendente dell'O.N.M.I. e quindi trasferito, dopo lo scioglimento di tale ente, alle dipendenze di un ente locale, dal quale era stato collocato a riposo nel 1983 - per ottenere il riconoscimento del suo diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di anzianità al medesimo corrisposta relativamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., il Consiglio di Stato, con ordinanza del 28 febbraio 1992 (r.o. n. 714 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione - dell'articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dal computo dell'indennità di anzianità per il personale dell'O.N.M.I. transitato agli enti locali, relativamente al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente disciolto;

che il Tribunale regionale della Lombardia con ordinanza del 10 gennaio 1992 (r.o. n. 140 del 1993) ed il Tribunale regionale della Sicilia, sezione di Palermo, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (r.o. n. 745 del 1992) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione - del medesimo articolo 1, terzo comma, lettera b) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) nonchè degli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

che con la suddetta ordinanza il Tribunale regionale della Lombardia ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale - senza indicazione di parametri costituzionali - dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimità;

che il Tribunale regionale della Lombardia, con due ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe il 10 gennaio 1992 (r.o. nn. 147 e 148 del 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione - dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), nonchè dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 31 marzo 1977 n.91 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione della indennità di contingenza) e dell'articolo 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui escludono, per i dipendenti degli enti pubblici non economici l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di anzianità;

che in questi ultimi due giudizi si sono costituiti, chiedendo l'accoglimento dell'eccezione, gli ex dipendenti "parastatali" che avevano promosso l'azione davanti al giudice amministrativo regionale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che sulla questione relativa alla computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti la Corte si è pronunziata con sentenza n. 243 del 1993;

che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti", che ha modificato la normativa so stanziale impugnata;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al Consiglio di Stato degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 714 del r.o. 1992, al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia degli atti relativi alle ordinanze iscritte ai nn.140, 147 e 148 del r.o. 1993 e al Tribunale regionale della Sicilia degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 745 del r.o. 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/06/94.