Ordinanza n. 247 del 1994

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ORDINANZA N. 247

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Nigito Salvatore, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.5, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n.3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale;

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

 

considerato che il decreto- legge 12 novembre 1992, n.431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1993, e che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 16/06/1994.