Ordinanza n. 238 del 1994

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ORDINANZA N. 238

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23 febbraio 1993 ed il 5 ottobre 1993 dal Pretore di Camerino nei procedimenti penali a carico rispettivamente di Salamah Yousef e Sgalippa Dino, iscritte ai nn. 643 e 756 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale, relativo alla contravvenzione di sorpasso irregolare prevista dall'art.106, commi settimo e undicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.393 (vecchio codice della strada), il Pretore di Camerino ha sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1993, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del richiamato art. 106 del d.P.R. n. 393 del 1959 e degli artt.148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), in riferimento all'art.3 della Costituzione;

 

che il rimettente muove dal rilievo della intervenuta depenalizzazione della fattispecie di sorpasso irregolare dedotta nel giudizio principale, giacchè all'art. 106 (settimo e undicesimo comma) del precedente codice ha fatto seguito, nel nuovo codice della strada, l'art. 148 (decimo e sedicesimo comma) che disciplina il medesimo fatto come illecito di carattere amministrativo;

 

che la riferita successione normativa avrebbe determinato - prosegue il giudice a quo - il venir meno del rilievo penale del fatto a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice penale (per abolitio criminis), se non fosse stato stabilito, dall'art. 237, secondo comma, del nuovo codice della strada, che, per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del medesimo codice (1° gennaio 1993), debbano continuare ad "...applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti";

 

che la persistente punibilità del fatto in sede penale, ad avviso del rimettente, determinerebbe una discriminazione tra autori di un identico tipo di illecito, diversamente sanzionati (sul piano penale, o sul piano amministrativo) esclusivamente in ragione del tempo di commissione della violazione; un elemento, questo, non idoneo a giustificare la deroga all'accennato principio di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale, che rappresenta il riflesso normativo del principio di eguaglianza, per il quale il mutato sentire del corpo sociale quale espresso nella legge posteriore - depenalizzatrice - impone l'uniformità del trattamento sanzionatorio di un certo tipo di fatto;

 

che, in base a detti rilievi, il giudice a quo conclude individuando una ingiustificata discriminazione, a danno dell'autore della contravvenzione devoluta alla sua cognizione, lesiva del "...principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'art. 3 della Costituzione";

 

che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore di Camerino, con ordinanza del 5 ottobre 1993, in altro giudizio penale, anch'esso relativo alla contravvenzione di sorpasso irregolare commessa nella vigenza del codice della strada del 1959;

 

che è intervenuto, nel primo dei due giudizi dinanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha richiesto una declaratoria di inammissibilità della questione, essendo quest'ultima venuta meno per effetto della modifica dell'impugnato art. 237 del nuovo codice della strada ad opera dell'art. 130 del d.lgs. 10 settembre 1993, n.360: con la modifica il legislatore ha chiarito che la norma sull'applicazione "ultrattiva" di procedimenti e sanzioni ha riguardo alle sole violazioni e sanzioni amministrative, ed ha perciò provveduto a "depenalizzare le contravvenzioni anche per il passato".

 

Considerato che i giudizi dinanzi a questa Corte devono essere riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate dal rimettente;

 

che con l'art. 130, primo comma, lett. b) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, emanato in applicazione dell'art. 5 della legge-delega 13 giugno 1991, n. 190, la norma transitoria dell'art. 237, secondo comma, del nuovo codice della strada - che stabilisce per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo codice la persistente applicabilità delle sanzioni, principali ed accessorie, previste dalla disciplina anteriore - è stata modificata, con la specificazione aggiuntiva dell'attributo "amministrative" riferito alle sanzioni ulteriormente applicabili nella vigenza del nuovo codice;

 

che detto intervento normativo è direttamente incidente sul tema centrale dedotto nelle ordinanze di rinvio, sotto il profilo della necessaria pregiudizialità delle questioni di costituzionalità sollevate rispetto ai giudizi principali;

 

che l'accennata incidenza del dato legislativo si atteggia in modo diversificato nei due giudizi;

 

che, infatti, quanto al giudizio di legittimità costituzionale instaurato a seguito dell'ordinanza di rinvio del 23 febbraio 1993, la specificazione sopra detta costituisce un dato normativo successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, e pertanto gli atti relativi a detta questione devono essere restituiti al giudice a quo perchè valuti il permanere della rilevanza della questione alla stregua della norma sopravvenuta (una norma, peraltro, coerente con le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità era uniformemente pervenuta nell'interpretazione dell'originario art. 237 citato, già nell'immediatezza della vigenza del nuovo codice);

 

che, quanto al giudizio di legittimità costituzionale instaurato con l'ordinanza del 5 ottobre 1993, la modifica di cui al d.lgs. n. 360 del 1993 costituisce un dato normativo precedente la stessa proposizione dell'incidente di costituzionalità, giacché il richiamato testo correttivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993 (suppl. ord. n. 86), ed è entrato in vigore il 1° ottobre 1993 (art. 132 del medesimo d.lgs. n. 360 del 1993);

 

che, non tenendo conto il rimettente della effettiva formulazione della norma impugnata al tempo della proposizione della questione, questa va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (ordd. n. 21 del 1990, n. 31 del 1989).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.106 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e 148, decimo e sedicesimo comma, e 237, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata dal Pretore di Camerino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 5 ottobre 1993;

 

ordina la restituzione al Pretore di Camerino degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli sopraindicati, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1993.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 10/06/1994.