Ordinanza n. 216 del 1994

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ORDINANZA N. 216

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), pro mosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro, del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 7 del decreto- legge n. 9 del 1982, per avere fatto installare, nella sua qualità di proprietaria-committente, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto e relativa recinzione in rete metallica, su una piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);

 

considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio già esistente, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;

 

che identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 178 del 1994 e, quindi, manifestamente infondata con ordinanza n. 200 del 1994;

 

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

 

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

 

Gabriele PESCATORE, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 02/06/1994.