Ordinanza n. 202 del 1994

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ORDINANZA N. 202

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUBERTO,

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ouarch Abdel Ilah, iscritta al n.694 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, < nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a partecipare al giudizio> .

 

Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno-questa Corte ha dichiarato < l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio>;

 

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in quanto già decisa con la predetta sentenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale-già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992-sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/05/1994.