Sentenza n. 197 del 1994

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SENTENZA N. 197

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza) promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto da Michele Novello contro il Ministero della difesa, iscritta al n.632 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Investito del ricorso proposto dal finanziere di mare Michele Novello contro il Ministero della difesa per ottenere l'annullamento del provvedimento di collocamento in congedo e di cessazione autoritativa della ferma volontaria per motivi disciplinari disposta dal Comandante generale della Guardia di finanza, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prescrive come obbligatorio il deferimento alla Commissione di disciplina del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione della ferma volontaria o della rafferma per motivi disciplinari.

 

La disposizione denunciata prevede che il Comandante di Corpo, di zona o delle scuole della Guardia di finanza, qualora ritenga che al militare sia da infliggere quale sanzione disciplinare di stato la cessazione della ferma volontaria o della rafferma, ne faccia proposta al Comandante generale, il quale può anche disporre il deferimento alla Commissione di disciplina.

 

Il giudice rimettente osserva che, in questo caso, il Comandante generale ha facoltà di provvedere direttamente, senza la garanzia di un procedimento disciplinare, che é invece prevista dallo stesso art. 45 per il militare il quale abbia commesso un'infrazione più grave, passibile della perdita del grado, che ha analoghi effetti quanto al permanere del rapporto di servizio. Il Tribunale amministrativo regionale ritiene che la stessa garanzia dovrebbe essere prevista per chi, pur avendo commesso un'infrazione meno grave, sia passibile di una sanzione non meno drastica che, con la cessazione della ferma volontaria, porta all'espulsione.

 

Ad avviso del giudice rimettente la disciplina così descritta é in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, e con l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, voluti dall'art. 97 della Costituzione. Lo stesso giudice ricorda che, con sentenza n. 17 del 1991, é già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di analogo contenuto, prevista dall'art. 66, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma che consente di disporre per motivi disciplinari la cessazione della ferma volontaria o della rafferma dei vicebrigadieri e dei militari della Guardia di finanza con provvedimento del Comandante generale, senza previo deferimento alla Commissione di disciplina, con le garanzie del relativo procedimento.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ritiene che l'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella parte in cui consente al Comandante generale di provvedere all'espulsione dal Corpo anche senza un giudizio della Commissione di disciplina, violi il principio di eguaglianza, sia irragionevole ed in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

 

2. - La questione è fondata.

 

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una disposizione di analogo contenuto, prevista per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 66, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n.599), la Corte ha già ritenuto (sentenza n. 17 del 1991) che nei due casi (perdita del grado o cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari) ciò che incide definitivamente ed in modo grave sul militare è la comune risoluzione del rapporto di servizio ed il collocamento in congedo. Eppure solo chi ha commesso l'illecito che può dar luogo alla perdita del grado ha la garanzia di un procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina, che consente di farsi assistere da un difensore. Per le infrazioni passibili di cessazione della ferma rientra invece nel potere discrezionale del Comandante generale, che irroga la sanzione, investire o meno la Commissione.

 

Questa situazione è stata appunto considerata in contrasto con il principio di eguaglianza, anche nel suo aspetto di razionalità.

 

Inoltre, secondo le valutazioni espresse dalla Corte con la sentenza richiamata, non sussistono ragioni particolari dell'ordinamento militare che inducano a ritenere non applicabile la garanzia di un giusto procedimento disciplinare, modulato secondo le regole proprie di quell'ordinamento. La necessità di esperire questo procedimento risponde anche ad una esigenza di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, se è in questione la risoluzione anticipata, rispetto al normale termine di scadenza, del rapporto di servizio basato sulla ferma volontaria o sulla rafferma.

 

La disposizione denunciata è pertanto costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la necessità di deferimento alla Commissione di disciplina.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina qualora in base alle risultanze di accertamenti disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole ritenga che al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art. 43 della stessa legge.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

 

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/05/1994.