Ordinanza n. 187 del 1994

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ORDINANZA N. 187

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

 

Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Re pubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, nel corso di un procedimento penale a carico di Mosconi Danilo ed altro, con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 (R.O. n. 789 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.1-sexies, aggiunto al d.l. 27 giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto - e, quindi, ogni intervento edilizio compiuto, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione regionale - con le sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui infligge il medesimo trattamento sanzionatorio, sul piano sia della pena edittale che estintivo, tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che a quello che tale autorizzazione abbia conseguito, si porrebbe in contrasto con l'art.3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma della quale la concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali da essa previsti in materia edilizia;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

 

considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 269 del 1993, e, quindi, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 510 del 1993;

 

che non sono stati addotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;

 

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 10 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 16/05/1994.