Ordinanza n. 166 del 1994

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ORDINANZA N. 166

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante: "Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa", promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificato il 15 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 15 ottobre 1993 e depositato il successivo 22 ottobre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonchè degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);

che, in particolare, le disposizioni impugnate riguardano l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1);l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso la Corte medesima (art. 2); la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della stessa Corte, nonchè dei modi e dei contenuti di detto controllo successivo (art. 7); infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalità di funzionamento (art. 9);

che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate contrasterebbero con i principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione e sarebbero al tempo stesso variamente lesive delle sue competenze, come pure dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero respinto.

Considerato che il decreto-legge 14 settembre 1993, n.359, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, del 15 novembre 1993, n. 268;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 506 del 1993, sul precedente decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, che conteneva analoga disciplina), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTIOTUZIONALE

 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa), sollevate dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonchè degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/04/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/04/94.