Ordinanza n. 131 del 1994

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ORDINANZA N. 131

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n.606 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare, il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla provvigione;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.

 

Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla conclusione della vendita;

 

che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt.4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 07/04/1994.