Sentenza n. 127 del 1994

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SENTENZA N. 127

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 24 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 28 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante "Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. La Regione Sicilia, con ricorso notificato il 24 giugno 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, recante "Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993 - nella parte in cui (art.5) prevede che l'amministrazione postale debba riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana di Palermo il 12,60 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata, ai sensi del d.l. 30 settembre 1992 n. 394, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1992, n. 461, dalle società di persone operanti nel territorio della regione, e che la maggior quota dell'87,40 per cento debba, invece, confluire alla tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

 

Tale disposizione sarebbe, ad avviso della ricorrente, in contrasto con gli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074), che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo che il relativo gettito sia espressamente destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato, specificate nelle leggi stesse.

 

Si osserva in proposito nel ricorso che il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n.461 - che ha istituito in via provvisoria una imposta sul patrimonio netto delle imprese -, non contiene alcuna espressa disposizione volta a destinare la nuova entrata tributaria alla copertura di oneri connessi al soddisfacimento di specifiche finalità dello Stato.

 

Pertanto, l'imposta introdotta dal citato decreto-legge spetterebbe, nei limiti del gettito riscosso nel territorio siciliano, a quella regione. Ne conseguirebbe la illegittimità dell'art. 5 del decreto ministeriale impugnato nella parte in cui esso applica alla nuova imposta patrimoniale i criteri di ripartizione del gettito dell'Ilor, dettati dall'art. 3 della legge n. 41 del 1986 (12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla regione stessa, restante gettito acquisito al bilancio dello Stato).

 

Tale applicazione sarebbe avvenuta con una "evidente forzatura dei limiti dell'attività regolamentare di esecuzione fissati dall'art. 3, sesto comma, del d.l. n. 394 del 1992". Questo, infatti, dispone che l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale.

 

Le modalità dell'esecuzione dei versamenti sono stabilite con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito e di concerto con il ministro del tesoro e quello delle poste e telecomunicazioni per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

 

La impugnata disposizione ministeriale non troverebbe, dunque, secondo la ricorrente, fondamento alcuno nel decreto legge citato, che non solo non prevede riserva totale o parziale del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese al bilancio statale, ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai soggetti di imposta, limitandosi a menzionare le singole imposte sui redditi solo quanto al sistema di versamento.

 

Conseguentemente, la Regione conclude per l'annullamento della citata disposizione per le stesse ragioni per le quali, con precedente conflitto (Reg. confl. n. 15 del 1993), aveva già impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, che regola l'ipotesi di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dovuta dalle società di persone disponendone la ripartizione tra Stato (87,40 per cento) e Regione Sicilia (12,60 per cento).

 

In via subordinata, ove il citato art. 3, sesto comma, del d.l. n. 394 del 1992 fosse interpretato nel senso che l'assimilazione della disciplina di riscossione della nuova imposta patrimoniale a quella relativa alle imposte sui redditi implichi la devoluzione allo Stato di una quota del tributo versato delle società di persone operanti nell'ambito del territorio della regione pari a quella del gettito Ilor, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della stessa norma per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

 

2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che con il disposto dell'art. 3, n. 6 del decreto-legge n. 394 del 1992, il legislatore avrebbe inteso specificare che le norme sull'Ilor si applicano solo ove non siano applicabili quelle sull'Irpef e sull'Irpeg, assimilando in tale modo la riscossione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle persone giuridiche, all'Irpeg, se dalle società di persone all'Ilor, che è la sola imposta sui redditi alla quale tali società sono soggette. Pertanto, legittimamente il decreto impugnato avrebbe determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato e regione siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor.

 

Ne conseguirebbe la conformità della disposizione impugnata al dettato legislativo, secondo il quale le somme riscosse a titolo di tributo dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche vanno interamente alla regione, mentre quelle riscosse dalle società di persone vanno ripartite tra Stato e regione perchè così vanno ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor.

 

Nè potrebbe ravvisarsi, secondo l'Avvocatura, alcuna irrazionalità nel sistema, in quanto con le somme riscosse a titolo di Ilor lo Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a favore degli enti territoriali e delle regioni, e pertanto, con l'attribuzione all'Erario della quota di imposta patrimoniale riscossa dalle società di persone si è voluto concorrere a finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.

 

Infondata sarebbe, infine, ad avviso dell'autorità intervenuta, la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dalla regione nei confronti dell'art. 3, sesto comma, del decreto legge n. 394 del 1992, per mancanza di contrasto con le norme dello statuto regionale siciliano e delle relative norme di attuazione che escludono l'Ilor dalle imposte devolute interamente alla regione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. Il conflitto del quale è investita la Corte implica la soluzione di un quesito che involge l'art. 5 del decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle poste e delle telecomunicazioni del 17 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993). Tale decreto, che regola le modalità di riscossione con versamento tramite delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dispone, tra l'altro, all'art. 5 che l'amministrazione postale deve riversare all'ufficio provinciale della cassa regionale il 12,60 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese - introdotta dal d.l. n. 394 del 1992 - dovuta dalle società di persone operanti nel territorio della regione siciliana, e che la maggior quota dell'87,40 per cento deve confluire alla tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

 

Si deduce che le anzidette disposizioni violerebbero le attribuzioni della Regione Sicilia garantite dagli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

 

2. Della questione si è già occupata la Corte, in relazione all'ipotesi della riscossione della stessa imposta sul patrimonio netto delle imprese tramite delega alle aziende di credito.

 

Con decisione 23 novembre 1993, n. 411, la Corte rilevò che il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, all'art. 3, n. 6, dispone che tale imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreti del ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

 

Rilevò inoltre la Corte che tale norma disciplina soltanto la fase della riscossione dell'imposta, come si evince dall'insieme delle sue disposizioni, che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento, nonchè sulle modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli.

 

Deve, infatti, ritenersi - osservava, al riguardo, la Corte - che il rinvio alle modalità di riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor, non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di tali imposte fra Stato e regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. E ciò tanto più con riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale la disciplina contenuta nelle norme di attuazione dello statuto esige, per la devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite norme di destinazione dell'imposta a finalità particolari.

 

Donde l'illegittimità, e il conseguente annullamento, dell'art. 4, secondo comma, lett. a) e b), del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1993), avente ad oggetto "modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa", che attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese versata nella Regione Sicilia dalle società di persone.

 

2. Le anzidette considerazioni sono pienamente applicabili al decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, il quale regola la riscossione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese attraverso delega agli uffici postali.

 

Ne consegue che anche l'art. 5 di detto decreto, nella parte in cui attribuisce allo Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese riscossa nel territorio siciliano, è illegittimo e va annullato.

 

Non esplica alcun rilievo nella vicenda la norma posta dall'art. 16, diciassettesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica" la quale riserva, tra l'altro, all'erario il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n.394 del 1992, costituendo il titolo di acquisizione allo Stato del predetto gettito.

 

Tale disposizione, che trova applicazione dal 1 gennaio 1994 (art. 17), è, infatti, al di fuori del presente giudizio, dovendo il conflitto in esame essere deciso in base alla normativa preesistente, nella vigenza della quale è stato emanato il decreto impugnato, relativo alle modalità di riscossione dell'imposta, tramite delega agli uffici postali.

 

Pertanto, va dichiarata la non spettanza allo Stato del potere di disporre l'acquisizione all'erario dell'87,40 per cento del gettito delle imposte sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone operanti nel territorio della regione siciliana, e, conseguentemente, va annullato, per la parte relativa, l'impugnato decreto ministeriale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara che non spetta allo Stato, in sede di disciplina delle modalità di riscossione tramite delega agli uffici postali, nel territorio della Regione Sicilia, della imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n.394, disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito della stessa;

 

pertanto annulla l'art. 5 del decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, del 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 30 aprile 1993, avente ad oggetto "modalità di versamento diretto mediante delega agli uffici postali dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa" nella parte in cui dispone l'acquisizione allo Stato dell'87,40 per cento del gettito di tale imposta riscosso nel territorio della Regione Sicilia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 07/04/94.