Ordinanza n. 91 del 1994
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ORDINANZA N. 91

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE giudice

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249; dell'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, che modifica l'art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652; degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R.1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali); dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli Maria Luisa ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Firenze, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, Calandrelli Maria Luisa ha impugnato il provvedimento di determinazione della classe e della categoria catastale dell'immobile di sua proprietà e l'atto impositivo conseguente, avendo la ricorrente casualmente appreso che l'immobile sarebbe stato censito dall'ufficio tecnico erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ri correre avverso gli stessi;

che la Calandrelli chiedeva alla Commissione tributaria di primo grado l'annullamento dell'atto di classamento concernente il suo immobile e, in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt.65, 66, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. n. 1142 del 1949, nonchè delle norme correlate e dipendenti, in quanto preclusivi del suo diritto di difesa;

che identico ricorso ed identiche doglianze venivano presentati, da altri sei ricorrenti, con riferimento ad altre unità immobiliari dello stesso complesso edilizio, sito in Firenze;

che i ricorsi venivano riuniti e interlocutoriamente decisi con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n.3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli accertamenti presso di essa e, eventualmente, a ricorrere avverso i medesimi (in ispecie le prime disposizioni impugnate, con la loro procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti per <un rilevante numero di unità immobiliari urbane>, in forza delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (particolarmente l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto la norma privilegerebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo che sia loro dato <particolare avviso> della pubblicazione negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poichè i ricorsi, sulla base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, inoltre, tali disposizioni violerebbero anche l'art.24, secondo comma, della Costituzione, giacchè esse non garantirebbero il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto l'interessato verrebbe ad essere, con buona probabilità, in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.l. n. 652 del 1939;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della sollevata questione;

che, con successiva memoria, l'Avvocatura ha eccepito l'irrilevanza, non avendo il giudice rimettente motivato sulla conoscenza, da parte dei contribuenti, delle <categorie> e <classi> degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una congerie di disposizioni fra le quali alcune avrebbero carattere palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento approvato con d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989), altre sarebbero non pertinenti (l'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; l'art.12, primo e secondo comma, del predetto regio decreto-legge n.652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art. 12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto legge n. 652 del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo (rispetto ad una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici - che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal decorso dell'anzidetto termine, sì che l'alternatività osterebbe a un intervento manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che va accolta l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poichè, a prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati, dall'ordinanza di rimessione non si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative impugnate disciplina il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n.3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/03/94.