Ordinanza n. 81 del 1994

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ORDINANZA N. 81

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra De Crinito Antonio e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania ha sollevato, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che il servizio non di ruolo non sia computabile ai fini della misura dell'indennità premio di servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 322 del 1993, ha dichiarato non fondata una questione identica e identicamente motivata, rilevando che, nei casi in cui, a norma dell'impugnato articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge n. 152 del 1968, i servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore di detta legge non sono computabili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio, trova applicazione l'articolo 16, secondo comma, della medesima legge secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini dell'indennità premio di servizio e non riscattati ai sensi dell'articolo 12, è conservato il diritto all'indennità per cessazione dal servizio (indennità di licenziamento) prevista per il personale non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del D.Lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del D. Lgs. C.P.S.5 febbraio 1948 n. 61;

che questa Corte, con sentenza n. 401 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 16 della legge n.152 del 1968, nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa la suddetta indennità per cessazione dal servizio;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;

che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, con riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Vallo della Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/03/94.