Ordinanza n. 57 del 1994

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ORDINANZA N. 57

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Dott. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 [Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)], promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Armando Borello, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Armando Borello, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Asti, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993, su eccezione del pubblico ministero ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n.13 [Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)];

 

che la norma censurata, meramente descrittiva, definisce lo spandimento sul terreno come "l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi", e prevede che "tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei reflui rientra nell'ambito di applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915";

 

che il Pretore ritiene la questione rilevante, dovendosi stabilire nel caso sottoposto al suo esame se debba trovare applicazione una norma di legge regionale che fa richiamo ad una legge statale in materia di rifiuti (d.P.R. n. 915 del 1982), anche ai fini sanzionatori penali, in una fattispecie che sembra invece rientrare nell'ambito delle previsioni dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976;

 

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione Piemonte, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca una esposizione del fatto che chiarisca se lo spandimento sul suolo dei liquami rientrasse o meno nella normale pratica agronomica, in modo da rendere possibile il riscontro concreto sui termini della questione, essendosi il giudice rimettente limitato a riportare le richieste del pubblico ministero dopo avere indicato il titolo del reato per il quale si procedeva;

 

che, essendo carente la motivazione sulla rilevanza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n.324 del 1992, n. 456 e 326 del 1991).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n.13 [Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)], sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 9 febbraio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/02/1994.