Ordinanza n. 30 del 1994

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ORDINANZA N. 30

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE giudice

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento penale a carico di Kolenovic Elez, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Elez Kolenovic, straniero espulso dal territorio dello Stato con provvedimento dell'autorità amministrativa, il Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n.107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini extracomunitari);

che tale norma contrasterebbe con l'art. 29 della Costituzione, il quale tende a garantire l'unità familiare;

che la questione sarebbe rilevante, perche' l'arrestato Kolenovic, espulso dal territorio dello Stato, avrebbe contratto matrimonio, sin dal 23 marzo 1983, con la cittadina italiana Romana Furciniti, nata a Roma il 19.12.1943;

che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.

Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore della disposizione impugnata, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con la ordinanza in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto- legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonche' sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), sollevata, in relazione all'art.29 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/02/94.