Sentenza n. 24 del 1994

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SENTENZA N. 24

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisprudenziale per la regione siciliana nei ricorsi riuniti proposti da Pampallona Rosa contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di costituzione di Pampallona Rosa;

 

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice relatore Massimo Vari;

 

Udito l'avvocato Eugenio Merlino per Pampallona Rosa.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

l.- Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1993, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, nel corso di due giudizi pensionistici proposti da Pampallona Rosa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n.680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui esclude -per il dipendente cessato dal servizio senza aver effettuato il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione, ma senza essere incorso durante il servizio nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma- la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia.

 

2.- Premette, in punto di fatto, il giudice remittente che Giordano Giovanni, defunto marito della ricorrente, aveva ricevuto, nel giugno 1980, la delibera determinativa dell'onere del riscatto richiesto, in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze del Comune di Caltagirone, per periodi di servizio militare a suo tempo reso.

 

Dopo aver dichiarato di accettare il pagamento del contributo in unica soluzione, era cessato dal servizio in data 1° agosto 1980, e cioe' prima che fosse trascorso l'anno stabilito dalla legge per il versamento, mentre, nella successiva data del 26 aprile 1982, aveva chiesto che il contributo dovuto fosse trasformato in quota vitalizia passiva. Dopo la morte del Giordano, avvenuta in data 3 settembre 1984, il Ministero del tesoro, Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, aveva disposto, nei confronti della vedova, Pampallona Rosa, la sospensione del trattamento di riversibilità già in godimento, con recupero della somma erogata a titolo di pensione provvisoria, ed aveva respinto, altresì, la domanda di pensione diretta a suo tempo prodotta dal Giordano, per mancanza del periodo minimo di anzianità di servizio.

 

Rilevato che, tra i motivi del diniego, l'amministrazione adduce la circostanza che il Giordano sarebbe incorso nella decadenza di cui al secondo comma dell'art. 72 del regio decreto legge n. 680 del 1938, per non aver effettuato, entro un anno dalla data della comunicazione del riscatto, il pagamento del contributo in unica soluzione, il Collegio ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del regio decreto legge n. 680 del 1938, nella parte in cui omette di considerare, nella disciplina apprestata, l'ipotesi del dipendente che, avendo optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione, cessi dal servizio senza averlo compiuto, ma prima che sia maturata la decadenza prevista dall'art. 72, secondo comma, del medesimo regio decreto legge n. 680 del 1938.

 

3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ritiene che la norma impugnata operi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irrazionale discriminazione tra il caso sopra menzionato e quello di chi abbia scelto il pagamento rateale, per il quale l'art. 73 -indipendentemente dal fatto che si sia dato o meno inizio al pagamento delle rate nel momento della cessazione del rapporto- consente di chiedere all'ente previdenziale il recupero del contributo di riscatto mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia. Fatto richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1990, la cui ratio decidendi, secondo il giudice remittente, tornerebbe applicabile anche nel presente giudizio, l'ordinanza osserva che il dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo potrebbe, oltretutto, veder pregiudicate le sue esigenze di vita, dovendo destinare allo scopo tutta o parte della pensione, ovvero rinunciare, per effetto della difficoltà di adempimento in un'unica soluzione, al godimento della pensione stessa, con violazione dell'art. 36 della Costituzione.

 

4.- Si e' costituita in giudizio Pampallona Rosa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristiano Romano ed Eugenio Merlino, i quali hanno depositato due memorie con cui si insiste per l'accoglimento della questione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

l.- La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato -in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione- questione di legittimità dell'art.73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per il dipendente che abbia optato per il versamento del contributo di riscatto in unica soluzione e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, la facoltà di chiedere all'ente previdenziale che il contributo venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso decreto.

 

2.- La questione e' fondata.

 

La compiuta valutazione del problema portato all'esame della Corte impone il richiamo del complesso normativo del quale fa parte il predetto art. 73, nel testo vigente prima delle modifiche addotte in materia dall'art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 274, norma, quest'ultima, che qui non rileva, essendo entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.

 

Occorre, perciò, muovere dall'art. 72, primo comma, dello stesso regio decreto legge n. 680, secondo il quale l'impiegato, il quale abbia ottenuto il riscatto di periodi utili a pensione, ha facoltà di versare il relativo contributo in una sola volta ovvero di optare per il pagamento rateale, in base alla tabella C unita al medesimo decreto.

 

A mente del successivo comma dello stesso articolo, il pagamento del contributo in unica soluzione va effettuato, a pena di decadenza, entro un anno dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa, ammissiva del riscatto medesimo. Nell'ipotesi dell'impiegato che abbia optato per il versamento rateale del contributo di riscatto occorre far capo, invece, all'art. 73, il quale, al secondo comma, dispone che, qualora l'impiegato cessi dal servizio senza aver compiuto il riscatto stesso, egli ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare, in unica soluzione o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che si sarebbero dovute versare qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito, per un verso, dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato, per l'altro, dell'importo degli interessi eventualmente dovuti.

 

A mente del terzo comma, per le ulteriori rate, l'impiegato che abbia acquistato diritto a pensione ha la facoltà di versarne in una volta sola il valore capitale, determinato sulla base della tabella C annessa al regio decreto legge n. 680 del 1938, oppure di chiedere che la pensione spettantegli sia ridotta di una quota vitalizia, da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso testo normativo, corrispondente al valore capitale predetto. E' proprio nei confronti di quest'ultima previsione che si appuntano le censure del giudice remittente.

 

3.- Da quanto sopra riferito risulta che l'art. 73, per il solo caso di colui che abbia optato per il pagamento rateale del contributo di riscatto, contempla una disciplina del rapporto pensionistico e contributivo che si sostituisce -al momento della cessazione del rapporto d'impiego- a quella collegata alla scelta precedentemente effettuata dal dipendente, il quale, pertanto, si giova della nuova diversa regolamentazione, anche se, in ipotesi, all'atto della cessazione non abbia ancora iniziato il pagamento delle rate.

 

Ad avviso del Collegio, la disposizione, così operando, pone in essere un'irrazionale discriminazione nei confronti di chi - come nel caso che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione - abbia scelto il pagamento del contributo in unica soluzione, cessando poi dal servizio senza adempiere la propria obbligazione, ma pur sempre prima che sia decorso l'anno previsto a pena di decadenza per il pagamento. In altri termini, la norma denunciata, non consentendo di chiedere la riduzione della pensione spettante di una quota vitalizia, determinata con i criteri sopra indicati, fa sì che, a danno dell'interessato, operi l'effetto pregiudizievole che l'art.72 riconnette al mancato pagamento dell'intero contributo dovuto entro l'anno dalla comunicazione dell'ente di previdenza. E questo con conseguenze che possono giungere, come nella specie, addirittura, alla perdita della pensione e che, comunque, si risolvono nell'impossibilità di fruire della più favorevole forma di adempimento consentita, viceversa, a chi abbia optato per il pagamento rateale, prescindendosi, oltretutto, dal fatto che esso abbia avuto effettivo inizio o meno, all'atto della cessazione dall'impiego.

 

E', invero, da ritenere, che la ratio dell'art. 73, nella parte che qui interessa, sia quella di apprestare, per il dipendente che, al momento della cessazione dal servizio, abbia in corso il riscatto, una riconsiderazione ed una nuova disciplina del rapporto obbligatorio in essere che salvaguardi l'interesse della Cassa a conseguire quanto le sia dovuto, ma consenta, al tempo stesso, al pensionato, che, in relazione alla sua nuova condizione, vede fortemente limitata la capacità di produzione del reddito e la disponibilità di risorse finanziarie, di fruire di forme di pagamento maggiormente compatibili con la sua mutata situazione patrimoniale.

 

In quest'ottica, appare assolutamente arbitraria, da parte del legislatore, una discriminazione, quale quella che si evince dall'art. 73, fondata sulle modalità di pagamento scelte durante il rapporto d'impiego, ove si tenga conto della ratio della norma denunciata, e in particolare del fine riequilibratore del rapporto obbligatorio, in relazione alle mutate condizioni di fatto. A ben vedere, le esigenze di riequilibrio dei termini del rapporto appaiono ancor più evidenti e significative proprio nel caso del dipendente obbligato al pagamento dell'intero contributo, in quanto potrebbe vedere pregiudicate le sue esigenze di vita, in maniera ancora più radicale dell'altra ipotesi, per la necessità di destinare allo scopo tutta o parte della pensione ovvero di rinunciare, addirittura, per effetto delle difficoltà dell'adempimento in unica soluzione, al godimento della pensione stessa.

 

La fondatezza della questione, così riconosciuta, assorbe l'altro profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, terzo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà -per il dipendente che sia cessato dall'impiego, senza aver effettuato il pagamento dell'onere di riscatto in unica soluzione, ma senza essere ancora incorso, al momento della cessazione, nella decadenza prevista dal precedente art. 72, secondo comma- di chiedere all'ente previdenziale che il contributo dovuto venga recuperato mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge n. 680 del 1938 e successive modificazioni.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/01/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 10/02/94.