Sentenza n. 5 del 1994

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SENTENZA N. 5

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Borzì Giuseppe ed altro, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Nel procedimento penale nei confronti di Giuseppe Borzì e di Cristoforo Furnari, indagati entrambi per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 del codice penale ed il primo anche per i reati di cui agli artt. 56 e 317 del codice penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 25 febbraio 1993 (R.O. n. 227 del 1993), ha sollevato - in relazione all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale.

 

Nell'ordinanza di rinvio si premette che il pubblico ministero ha chiesto nei confronti dei due indagati la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto, rispettivamente di comandante e brigadiere del Corpo dei Vigili Urbani del Comune di S.Maria di Licodia.

 

Si aggiunge poi che l'art. 289 del codice di procedura penale non prevede l'interrogatorio dell'indagato destinatario della misura interdittiva, mentre l'art. 294 dello stesso codice limita l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari all'indagato che si trovi in stato di custodia cautelare o sottoposto agli arresti domiciliari.

 

Tanto premesso, il giudice remittente afferma che le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto - non prevedendo che il giudice per le indagini preliminari possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti sia stata emessa misura interdittiva - darebbero vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare o degli arresti domiciliari e quello sottoposto a misura interdittiva.

 

Osserva al riguardo il giudice a quo che l'interrogatorio della persona nei cui confronti si sia disposta l'applicazione della custodia cautelare o degli arresti domiciliari e' mezzo di difesa che consente al giudice di valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura (artt. 272 e ss.del codice di procedura penale), mentre il mancato interrogatorio, nei termini previsti dalla legge, comporta la perdita di efficacia della stessa misura (art. 302 del codice di rito).

 

L'ordinanza che dispone la misura coercitiva viene, pertanto, emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonche' delle esigenze cautelari desumibili dagli elementi presentati dal pubblico ministero: ma la sua efficacia resta, in ogni caso, subordinata alla permanenza degli elementi addotti dal pubblico ministero una volta acquisiti gli eventuali chiarimenti forniti dall'indagato in sede di interrogatorio.

 

Questo schema procedurale - che consente il contraddittorio nelle forme compatibili con le esigenze del provvedimento da adottare - non e' stato disposto ne' per le misure cautelari coercitive diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari, ne' per le misure interdittive: con l'effetto - secondo il remittente - di determinare una disparità di trattamento tra l'indagato nei cui confronti e' richiesta la custodia in carcere (o la misura degli arresti domiciliari) e l'indagato nei cui confronti e' richiesta la misura interdittiva (o altra misura coercitiva).

 

Per l'indagato, che si trova in questa seconda posizione verrebbe, pertanto, a mancare uno strumento di difesa suscettibile di portare ad una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice e conseguentemente alla revoca del provvedimento.

 

Ne' varrebbe obiettare in contrario che il mezzo di difesa si giustifica con la particolare gravità delle misure che attengono alla libertà personale, dal momento che, da un lato, anche le altre misure cautelari incidono sulla sfera personale "che deve essere tutelata come tale e non in funzione della sua maggiore o minore limitazione", mentre, dall'altro, le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari si presentano identiche.

 

Su questa base il giudice a quo prospetta il dubbio di illegittimità costituzionale - in relazione all'art. 3 della Costituzione - degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale nella parte in cui, "non prevedendo il primo l'interrogato rio della persona sospesa da pubblica funzione e limitandolo il secondo alla persona in stato di custodia cautelare", escludono l'interrogatorio per l'indagato nei cui confronti e' stato emesso il provvedimento di cui all'art. 289 del codice di procedura.

 

La questione di costituzionalità sollevata e' ritenuta rilevante perche' il giudice remittente si trova investito della decisione relativa all'applicazione di una misura interdittiva e l'interrogatorio degli indagati potrebbe fornire chiarimenti tali da far ritenere non gravi gli indizi evidenziati dal pubblico ministero o insussistenti le esigenze cautelari.

 

2.- Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

 

Considerato in diritto

 

l.- Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dubita della legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Secondo l'ordinanza di rimessione, infatti, le norme impugnate - escludendo che il giudice per le indagini preliminari possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti sia stata emessa la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - darebbero vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto a custodia cautelare o agli arresti domiciliari - che deve essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari rispettivamente non oltre cinque o quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura e riacquista la libertà nel caso di omissione dell'interrogatorio entro tale termine - e l'indagato sottoposto a misura interdittiva - per il quale l'interrogatorio del giudice non e' previsto e che viene, pertanto, privato di uno strumento di difesa suscettibile di portare ad una diversa valutazione del giudice e, conseguentemente, alla eventuale revoca della misura disposta.

 

2.- Nel motivare la questione sollevata sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo muove dal riconoscimento dell'esistenza di una sostanziale identità tra la posizione della persona sottoposta a custodia cautelare e quella della persona assoggettata ad una misura interdittiva.

 

Sulla base di tale asserita identità di situazioni il remittente afferma - con riguardo alla diversa disciplina dell'interrogatorio del giudice- l'esistenza di una arbitraria disparità di tratta mento a danno del destinatario della misura interdittiva rispetto al soggetto in stato di custodia cautelare o sottoposto agli arresti domiciliari.

 

Una assimilazione piena tra le due situazioni non appare, peraltro, giustificata alla luce dell'assetto delle misure cautelari personali, coercitive ed interdittive, disegnato nel nostro ordinamento. Dai lavori preparatori relativi alla legge di delegazione per la riforma del codice di procedura penale (L.16 febbraio 1987, n. 81) e dalle norme dello stesso codice si evince, infatti, che il legislatore ha inteso differenziare, in ragione della diversa incidenza delle varie misure nella sfera della libertà personale, la condizione della persona sottoposta alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari dalla condizione di chi viene, invece, assoggettato ad altra misura ritenuta meno grave, innestando su tale motivata differenza una distinta disciplina delle garanzie procedimentali. E invero, nella discussione parlamentare della stessa legge di delegazione, venne da più parti espressa l'esigenza "insopprimibile" che il soggetto in stato di custodia cautelare dovesse essere interrogato entro un breve lasso di tempo dal giudice, dal momento che tale misura - comportando una gravosa condizione di isolamento dell'indagato - rendeva necessaria una immediata presa di contatto con il giudice al fine di consentire al soggetto privato della libertà l'esercizio diretto delle proprie difese.

 

Questo orientamento si veniva poi a precisare nella direttiva n.60 della legge di delegazione, dove a favore dell'indagato raggiunto da un ordine di custodia cautelare veniva riconosciuto il diritto ad essere interrogato "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni". Nella conseguente disciplina codicistica, accanto alla previsione dell'interrogatorio da parte del giudice del soggetto in stato di custodia cautelare, il diritto all'interrogatorio veniva esteso anche a favore della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari: ma, in questo secondo caso, - per rispecchiare la diversità delle due situazioni in relazione alla loro diversa gravosità - il termine ultimo per l'interrogatorio veniva fissato in quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura.

 

Dall'esame dei lavori preparatori e dello stesso impianto del codice di rito emerge, dunque, che l'interrogatorio dell'indagato da parte del giudice non e' stato ritenuto necessario nel caso di applicazione delle misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari in considerazione del fatto che tali misure non incidono in termini altrettanto gravi nella sfera personale ne' hanno l'effetto di isolare l'indagato dal mondo esterno, menomandone le potenzialità di difesa.

 

3.- Le osservazioni che precedono, dovrebbero, dunque, condurre al rigetto della questione ove la stessa fosse strettamente riferita alla sola lesione del principio di eguaglianza. Senonche' questa Corte non può esimersi dal rilevare che, nell'argomentazione svolta dal giudice remittente, la lamentata violazione del canone di eguaglianza appare, nella sostanza, collegata anche al profilo della adeguatezza ed effettività degli strumenti di difesa riconosciuti ai soggetti sottoposti alla misura interdittiva di cui all'art. 289 del codice di procedura penale.

 

In altri termini, l'ordinanza - pur non facendo diretto riferimento all'art. 24 della Costituzione - fonda le proprie argomentazioni sulla diversa configurazione che il diritto di difesa assume nella misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio rispetto alle misure coercitive della custodia cautelare e degli arresti domiciliari, così da porre in dubbio la razionalità e la rispondenza della disciplina dettata per la prima rispetto alle esigenze di una efficace difesa dell'indagato.

 

Anche questo profilo, seppure implicito, della questione va, pertanto, preso in esame.

 

4.- Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che, nel nostro ordinamento, il soggetto colpito da una misura interdittiva non e' privo di strumenti processuali - previsti, in generale, per tutte le misure cautelari - destinati a far valere l'esercizio del diritto di difesa al fine di eliminare la restrizione subita. L'indagato sottoposto alla misura interdittiva può, infatti, chiedere al giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo comma, del codice di procedura penale) ovvero può proporre appello al Tribunale del riesame (art. 310 dello stesso codice).

 

Si può, peraltro, dubitare che tali strumenti di sindacato si presentino sufficienti a garantire alla persona sottoposta alla misura di tipo interdittivo una tutela tempestiva e adeguata al grado d'incidenza che la misura stessa e' destinata a svolgere nella sfera personale: una tutela, cioe', se non identica, quanto meno equiparabile nell'efficacia a quella consentita dall'art. 294 del codice di procedura penale alle persone sottoposte a custodia cautelare o agli arresti domiciliari.

 

E invero, nessuno degli strumenti processuali richiamati consente alla persona sottoposta a misura interdittiva un contatto diretto con l'organo giurisdizionale che ha disposto la misura, mentre lo stesso termine di cinque giorni indicato dal terzo comma dell'art. 299 per la decisione da parte del giudice sull'istanza di revoca non e' tale da garantire pienamente la tempestività della pronuncia, stante il carattere ordinatorio che la giurisprudenza ha riconosciuto a tale termine e l'assenza di conseguenze processuali connesse alla sua eventuale scadenza.

 

Limiti di questa natura al diritto di difesa - contrapposti alla particolare incisività che le misure interdittive possono presentare rispetto alla vita lavorativa e relazionale della persona colpita - inducono, dunque, a segnalare l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle garanzie processuali riconosciute in questo settore alla difesa, così da assicurare ai soggetti sottoposti a tali misure - anche sotto il profilo del diritto ad essere ascoltati senza dilazioni dal giudice che la misura ha adottato - un livello di tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato alle persone sottoposte alla custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.

 

5.- La realizzazione di una esigenza di questo tipo non può essere, peraltro, attuata da questa Corte mediante una sentenza additiva quale quella richiesta nell'ordinanza di rinvio, dal momento che l'adeguamento degli attuali strumenti di difesa comporta una scelta tra una pluralità di soluzioni possibili, che vengono a investire i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare, oltre che l'eventuale gradazione della garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure interdittive contemplate nel codice di procedura penale.

 

Una scelta di questo tipo attiene, dunque, necessariamente alla sfera della politica legislativa ne' può spettare altro che al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.

 

Va, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità della questione in esame.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/01/94.