SENTENZA N. 5
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 25 febbraio 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Borzì Giuseppe ed altro, iscritta al n. 227 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3
novembre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto in fatto
l.- Nel procedimento penale nei
confronti di Giuseppe Borzì e di Cristoforo Furnari,
indagati entrambi per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 del codice penale
ed il primo anche per i reati di cui agli artt. 56 e 317 del codice penale, il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con
ordinanza del 25 febbraio 1993 (R.O. n. 227 del 1993), ha sollevato - in
relazione all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale.
Nell'ordinanza di rinvio si premette che
il pubblico ministero ha chiesto nei confronti dei due indagati la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico
ufficio ricoperto, rispettivamente di comandante e brigadiere del Corpo dei
Vigili Urbani del Comune di S.Maria di Licodia.
Si aggiunge poi che l'art. 289 del
codice di procedura penale non prevede l'interrogatorio dell'indagato
destinatario della misura interdittiva, mentre l'art.
294 dello stesso codice limita l'interrogatorio del giudice per le indagini
preliminari all'indagato che si trovi in stato di custodia cautelare o
sottoposto agli arresti domiciliari.
Tanto premesso, il giudice remittente
afferma che le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto - non prevedendo che il giudice per le indagini
preliminari possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti
sia stata emessa misura interdittiva - darebbero vita
ad una ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto alla
misura coercitiva della custodia cautelare o degli arresti domiciliari e quello
sottoposto a misura interdittiva.
Osserva al riguardo il giudice a quo che
l'interrogatorio della persona nei cui confronti si sia disposta l'applicazione
della custodia cautelare o degli arresti domiciliari e'
mezzo di difesa che consente al giudice di valutare la permanenza delle
condizioni di applicabilità della misura (artt. 272 e ss.del
codice di procedura penale), mentre il mancato interrogatorio, nei termini
previsti dalla legge, comporta la perdita di efficacia della stessa misura
(art. 302 del codice di rito).
L'ordinanza che dispone la misura
coercitiva viene, pertanto, emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonche' delle esigenze cautelari desumibili dagli elementi
presentati dal pubblico ministero: ma la sua efficacia resta, in ogni caso,
subordinata alla permanenza degli elementi addotti dal pubblico ministero una
volta acquisiti gli eventuali chiarimenti forniti dall'indagato in sede di
interrogatorio.
Questo schema procedurale - che consente
il contraddittorio nelle forme compatibili con le esigenze del provvedimento da
adottare - non e' stato disposto ne' per le misure
cautelari coercitive diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti
domiciliari, ne' per le misure interdittive: con
l'effetto - secondo il remittente - di determinare una disparità di trattamento
tra l'indagato nei cui confronti e' richiesta la
custodia in carcere (o la misura degli arresti domiciliari) e l'indagato nei
cui confronti e' richiesta la misura interdittiva (o altra misura coercitiva).
Per l'indagato, che si trova in questa
seconda posizione verrebbe, pertanto, a mancare uno strumento di difesa
suscettibile di portare ad una diversa valutazione dei fatti da parte del
giudice e conseguentemente alla revoca del provvedimento.
Ne' varrebbe obiettare in contrario che
il mezzo di difesa si giustifica con la particolare gravità delle misure che
attengono alla libertà personale, dal momento che, da un lato, anche le altre
misure cautelari incidono sulla sfera personale "che deve essere tutelata
come tale e non in funzione della sua maggiore o minore limitazione",
mentre, dall'altro, le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari si
presentano identiche.
Su questa base il giudice a quo
prospetta il dubbio di illegittimità costituzionale - in relazione all'art. 3
della Costituzione - degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale nella
parte in cui, "non prevedendo il primo l'interrogato rio della persona
sospesa da pubblica funzione e limitandolo il secondo alla persona in stato di
custodia cautelare", escludono l'interrogatorio per l'indagato nei cui
confronti e' stato emesso il provvedimento di cui
all'art. 289 del codice di procedura.
La questione di costituzionalità
sollevata e' ritenuta rilevante perche'
il giudice remittente si trova investito della decisione relativa
all'applicazione di una misura interdittiva e
l'interrogatorio degli indagati potrebbe fornire chiarimenti tali da far ritenere
non gravi gli indizi evidenziati dal pubblico ministero o insussistenti le
esigenze cautelari.
2.- Nel giudizio dinanzi alla Corte ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato in diritto
l.- Il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza di rimessione,
infatti, le norme impugnate - escludendo che il giudice per le indagini
preliminari possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti
sia stata emessa la misura interdittiva della
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - darebbero vita
ad una ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto a
custodia cautelare o agli arresti domiciliari - che deve essere interrogato dal
giudice per le indagini preliminari rispettivamente non oltre cinque o quindici
giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura e riacquista la libertà nel
caso di omissione dell'interrogatorio entro tale termine - e l'indagato
sottoposto a misura interdittiva - per il quale
l'interrogatorio del giudice non e' previsto e che
viene, pertanto, privato di uno strumento di difesa suscettibile di portare ad
una diversa valutazione del giudice e, conseguentemente, alla eventuale revoca
della misura disposta.
2.- Nel motivare la questione sollevata
sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo muove dal
riconoscimento dell'esistenza di una sostanziale identità tra la posizione
della persona sottoposta a custodia cautelare e quella della persona
assoggettata ad una misura interdittiva.
Sulla base di tale asserita identità di
situazioni il remittente afferma - con riguardo alla diversa disciplina
dell'interrogatorio del giudice- l'esistenza di una arbitraria disparità di
tratta mento a danno del destinatario della misura interdittiva
rispetto al soggetto in stato di custodia cautelare o sottoposto agli arresti
domiciliari.
Una assimilazione piena tra le due
situazioni non appare, peraltro, giustificata alla luce dell'assetto delle
misure cautelari personali, coercitive ed interdittive,
disegnato nel nostro ordinamento. Dai lavori preparatori relativi alla legge di
delegazione per la riforma del codice di procedura penale (L.16 febbraio 1987,
n. 81) e dalle norme dello stesso codice si evince, infatti, che il legislatore
ha inteso differenziare, in ragione della diversa incidenza delle varie misure
nella sfera della libertà personale, la condizione della persona sottoposta
alla custodia cautelare o agli arresti domiciliari dalla condizione di chi
viene, invece, assoggettato ad altra misura ritenuta meno grave, innestando su
tale motivata differenza una distinta disciplina delle garanzie procedimentali.
E invero, nella discussione parlamentare della stessa legge di delegazione,
venne da più parti espressa l'esigenza "insopprimibile" che il
soggetto in stato di custodia cautelare dovesse essere interrogato entro un
breve lasso di tempo dal giudice, dal momento che tale misura - comportando una
gravosa condizione di isolamento dell'indagato - rendeva necessaria una
immediata presa di contatto con il giudice al fine di consentire al soggetto
privato della libertà l'esercizio diretto delle proprie difese.
Questo orientamento si veniva poi a
precisare nella direttiva n.60 della legge di delegazione, dove a favore
dell'indagato raggiunto da un ordine di custodia cautelare veniva riconosciuto
il diritto ad essere interrogato "immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni". Nella conseguente disciplina codicistica,
accanto alla previsione dell'interrogatorio da parte del giudice del soggetto
in stato di custodia cautelare, il diritto all'interrogatorio veniva esteso
anche a favore della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari:
ma, in questo secondo caso, - per rispecchiare la diversità delle due
situazioni in relazione alla loro diversa gravosità - il termine ultimo per
l'interrogatorio veniva fissato in quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione
della misura.
Dall'esame dei lavori preparatori e
dello stesso impianto del codice di rito emerge, dunque, che l'interrogatorio
dell'indagato da parte del giudice non e' stato
ritenuto necessario nel caso di applicazione delle misure cautelari personali
diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari in considerazione
del fatto che tali misure non incidono in termini altrettanto gravi nella sfera
personale ne' hanno l'effetto di isolare l'indagato dal mondo esterno,
menomandone le potenzialità di difesa.
3.- Le osservazioni che precedono,
dovrebbero, dunque, condurre al rigetto della questione ove la stessa fosse
strettamente riferita alla sola lesione del principio di eguaglianza. Senonche' questa Corte non può esimersi dal rilevare che,
nell'argomentazione svolta dal giudice remittente, la lamentata violazione del
canone di eguaglianza appare, nella sostanza, collegata anche al profilo della
adeguatezza ed effettività degli strumenti di difesa riconosciuti ai soggetti
sottoposti alla misura interdittiva di cui all'art.
289 del codice di procedura penale.
In altri termini, l'ordinanza - pur non
facendo diretto riferimento all'art. 24 della Costituzione - fonda le proprie
argomentazioni sulla diversa configurazione che il diritto di difesa assume
nella misura interdittiva della sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio rispetto alle misure
coercitive della custodia cautelare e degli arresti domiciliari, così da porre
in dubbio la razionalità e la rispondenza della disciplina dettata per la prima
rispetto alle esigenze di una efficace difesa dell'indagato.
Anche questo profilo, seppure implicito,
della questione va, pertanto, preso in esame.
4.- Al riguardo occorre innanzitutto
ricordare che, nel nostro ordinamento, il soggetto colpito da una misura interdittiva non e' privo di
strumenti processuali - previsti, in generale, per tutte le misure cautelari -
destinati a far valere l'esercizio del diritto di difesa al fine di eliminare
la restrizione subita. L'indagato sottoposto alla misura interdittiva
può, infatti, chiedere al giudice la revoca o la sostituzione della stessa
(art. 299, terzo comma, del codice di procedura penale) ovvero può proporre
appello al Tribunale del riesame (art. 310 dello stesso codice).
Si può, peraltro, dubitare che tali
strumenti di sindacato si presentino sufficienti a garantire alla persona
sottoposta alla misura di tipo interdittivo una
tutela tempestiva e adeguata al grado d'incidenza che la misura stessa e' destinata a svolgere nella sfera personale: una tutela, cioe', se non identica, quanto meno equiparabile
nell'efficacia a quella consentita dall'art. 294 del codice di procedura penale
alle persone sottoposte a custodia cautelare o agli arresti domiciliari.
E invero, nessuno degli strumenti
processuali richiamati consente alla persona sottoposta a misura interdittiva un contatto diretto con l'organo
giurisdizionale che ha disposto la misura, mentre lo stesso termine di cinque
giorni indicato dal terzo comma dell'art. 299 per la decisione da parte del
giudice sull'istanza di revoca non e' tale da
garantire pienamente la tempestività della pronuncia, stante il carattere
ordinatorio che la giurisprudenza ha riconosciuto a tale termine e l'assenza di
conseguenze processuali connesse alla sua eventuale scadenza.
Limiti di questa natura al diritto di
difesa - contrapposti alla particolare incisività che le misure interdittive possono presentare rispetto alla vita
lavorativa e relazionale della persona colpita - inducono, dunque, a segnalare
l'esigenza di procedere ad un adeguamento delle garanzie processuali
riconosciute in questo settore alla difesa, così da assicurare ai soggetti
sottoposti a tali misure - anche sotto il profilo del diritto ad essere
ascoltati senza dilazioni dal giudice che la misura ha adottato - un livello di
tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato alle
persone sottoposte alla custodia cautelare ed agli arresti domiciliari.
5.- La realizzazione di una esigenza di
questo tipo non può essere, peraltro, attuata da questa Corte mediante una
sentenza additiva quale quella richiesta nell'ordinanza di rinvio, dal momento
che l'adeguamento degli attuali strumenti di difesa comporta una scelta tra una
pluralità di soluzioni possibili, che vengono a investire i modi, le
condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare, oltre che
l'eventuale gradazione della garanzia in relazione alla diversa incidenza delle
singole misure interdittive contemplate nel codice di
procedura penale.
Una scelta di questo tipo attiene,
dunque, necessariamente alla sfera della politica legislativa ne' può spettare
altro che al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.
Va, di conseguenza, dichiarata
l'inammissibilità della questione in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale
sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/01/94.