SENTENZA N.3
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio/30
aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di
Brescia, sul ricorso proposto da Zamboni Stella contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione di Zamboni
Stella, nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30
novembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
uditi l'avv. Federico Sorrentino per
Zamboni Stella e l'Avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l. Con ordinanza emessa il 30 aprile
1993, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - sezione di
Brescia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 35, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art.
132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, "nella
parte in cui non prevede che il pubblico dipendente gi
cessato dal servizio per infermità, ovvero per superamento del periodo massimo
di aspettativa per infermità, possa presentare istanza di riassunzione".
Il giudice a quo premette, in punto di
fatto, che la ricorrente, gi insegnante di ruolo
presso una scuola media statale e dispensata dal servizio nel 1987, ai sensi
dell'art.129 del citato d.P.R. n. 3 del 1957, per
aver superato il periodo massimo di aspettativa concesso per motivi di salute,
ha impugnato il provvedimento con cui il Provveditore agli studi di Brescia ha
respinto l'istanza di riammissione in servizio da lei presentata sulla base
delle sue ristabilite condizioni di salute.
Ciò posto, il remittente osserva che, ai
sensi della norma censurata (cui rinvia l'art. 115 del d.P.R.
31 maggio 1974, n.417, relativo al personale della scuola), la riammissione in
servizio può essere accordata in favore di colui che sia cessato dall'impiego
per dimissioni o per collocamento a riposo, ovvero per decadenza, ma
limitatamente ai casi previsti dalle lettere b e c dell'art. 127 del d.P.R.n. 3 del 1957. Da ciò si evince che la riammissione
in servizio e' preclusa nelle sole ipotesi di
decadenza dall'impiego connessa ad effetti irreversibilmente impeditivi per la
valida costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica
amministrazione (cfr.lettere a e d del citato art.
127).
Risulta, invece, irrazionale, prosegue
il remittente, la mancata previsione della possibilità di riammettere in
servizio coloro che siano stati dispensati per motivi di salute e che
evidenzino, a seguito di convincenti riscontri medici acclarabili
anche dalla stessa pubblica amministrazione, l'integrale riacquisto della
precedente capacità lavorativa.
Ne' e'
possibile una lettura estensiva dell'art. 132 in esame, la cui elencazione deve
considerarsi tassativa, anche sulla scorta della costante giurisprudenza, che
ha escluso la possibilità di interpretare il termine "collocamento a
riposo" in senso diverso dai casi di cessazione dal servizio conseguenti
alla maturazione di determinate anzianità quiescibili.
Sembra, pertanto, al remittente che la
norma censurata violi, in primo luogo, l'art. 35, primo comma, della
Costituzione, in quanto la tutela del lavoro per essere effettiva deve anche
farsi carico, ove possibile, di reinserire nell'attività lavorativa il soggetto
che e' cessato dalla malattia; in secondo luogo,
l'art.3 della Costituzione, poiche' discrimina
immotivatamente il lavoratore che ha riacquistato la precedente capacità
lavorativa rispetto agli altri soggetti ai quali invece e'
con sentito presentare istanza di riassunzione; infine, l'art.97, primo comma,
della Costituzione, sia sotto il profilo dell'imparzialità che sotto quello del
buon andamento dell'amministrazione.
2. Si e'
costituita nel presente giudizio Zamboni Stella, ricorrente nel giudizio a quo,
concludendo per l'accoglimento della questione.
Osserva la difesa della parte privata
che l'istituto della dispensa dal servizio da un lato presenta punti in comune
con i casi di cessazione dal rapporto indicati dall'impugnato art.132 per i
quali e' ammessa la riassunzione, mentre, dall'altro,
sembra nettamente distinguersi dalle altre fattispecie che con essa seguono la
sorte della esclusione della possibilità di riammissione.
Sotto il primo profilo, infatti, la
dispensa per infermità presenta motivi non meno validi e ragionevoli per
consentire la riammissione rispetto alle altre ipotesi di cessazione del
rapporto contemplate nella norma impugnata, ed anzi sembra paradossale tale
preclusione rispetto, ad esempio, ai casi di cui all'art. 127, lett. b e c, che contemplano la decadenza dal servizio,
rispettivamente, per aver accettato una missione o altro incarico da
un'autorità straniera senza autorizzazione e per non aver assunto o riassunto
servizio entro un termine prefissato o per essere rimasti assenti dall'ufficio
per un certo periodo.
Sotto il secondo profilo, prosegue la
difesa della parte privata, in ordine agli altri casi di cessazione dal
servizio parimenti esclusi dalla riammissione sussistono certamente valide
giustificazioni, quali la presenza di incompatibilità o la mancanza di
requisiti soggettivi (artt.127, lett. a, e 63), la
invalidità insanabile dei documenti (art. 127, lett.
d), la esistenza di limiti fisiologici o psicologici che non consentono al
soggetto di esplicare l'attività, ovvero profili di carattere sanzionatorio
(art. 129).
In definitiva, conclude la difesa, poiche' la ratio sottesa alla dispensa per motivi di salute
tende ad accostare tale istituto alle ipotesi di cessazione dall'impiego per
cause indipendenti dalla volontà dell'interessato e naturalisticamente
reversibili, l'esclusione della possibilità di riammissione costituisce un
trattamento deteriore non assistito da alcuna valida ragione giustificativa.
3. E' intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, rilevando che la norma in
esame presenta carattere di specialità e come tale e'
rimessa, quanto al suo contenuto, alla libera scelta del legislatore.
Considerato in diritto
l. Il TAR della Lombardia - sezione di
Brescia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.132 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "nella parte in cui
non prevede che il pubblico dipendente gi cessato dal
servizio per infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa
per infermità, possa presentare istanza di riassunzione".
Premesso che l'elencazione, contenuta
nella norma impugnata, delle cause di cessazione del rapporto d'impiego non
ostative alla riammissione deve considerarsi - secondo la concorde giurisprudenza
- tassativa, il Collegio remittente osserva che la pur ampia discrezionalità
legislativa che connota l'istituto in esame deve tuttavia fondarsi su criteri
di ragionevolezza, con i quali contrasta la mancata previsione della
possibilità di riammettere in servizio coloro che siano stati dispensati per
motivi di salute e che poi evidenzino l'integrale riacquisto della precedente
capacità lavorativa. La norma censurata violerebbe, pertanto, l'art. 3 della
Costituzione, per irrazionale discriminazione dei detti soggetti rispetto agli
altri per i quali, pur essendo la cessazione dal servizio parimenti connessa ad
eventi non irreversibili, la riammissione e' invece
possibile; l'art. 35, primo comma, della Costituzione, per violazione della
tutela del lavoro, la quale, per essere effettiva, deve farsi carico di
reinserire nell'attività lavorativa il soggetto che e'
cessato dalla malattia;
infine, l'art. 97, primo comma, della
Costituzione, sotto entrambi i profili della imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione.
2. La questione e'
fondata.
L'art. 132 del d.P.R.
n. 3 del 1957 prevede che può essere riammesso in servizio, sentito il parere
del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per
dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle
lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di
una missione o di altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione
del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del
servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un
determinato periodo minimo.
Restano escluse dall'ambito applicativo
della norma, e pertanto precludono la riammissione, tutte le altre ipotesi di
cessazione del rapporto d'impiego, vale a dire, oltre alla dispensa per motivi
di salute qui in discussione, la dispensa per incapacità o per persistente
insufficiente rendimento (art.129 del T.U.); la decadenza per incompatibilità,
o per perdita della cittadinanza, o a seguito dell'accertamento che l'impiego
fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile (artt. 63 e 127, lett. a e d, del T.U.);
la destituzione, nonche'
altri casi marginali.
Dall'esame di tale quadro normativo
della materia emerge che la mancata inclusione della dispensa per motivi di
salute tra le cause di cessazione dal servizio non ostative alla riammissione
(e, correlativamente, la sua assimilazione alle fattispecie preclusive della
ricostituzione del rapporto) appare sfornita di razionale giustificazione.
Invero, pur non essendo del tutto
agevole individuare una precisa ed univoca ratio discriminatrice tra le due
anzidette categorie di cause di cessazione dal servizio, basta osservare, ai
fini che qui interessano, che la dispensa per motivi di salute si fonda su una
situazione (lo stato di infermità) la quale, da un lato, e'
ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato - per cui certamente
esula dal provvedimento una valutazione negativa del comportamento dell'impiegato
(e comunque qualsiasi profilo sanzionatorio) -; dall'altro non può considerarsi
in assoluto irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della
scienza medica.
In presenza di dette caratteristiche, e
tenuto conto del rilievo che l'istituto della riammissione in servizio, seppure
non possa definirsi di carattere generale, ha tuttavia una portata così ampia
che esclude una qualificazione stricto sensu derogatoria, deve ritenersi che l'aver precluso in
radice, sulla base evidentemente di una presunzione assoluta di irreversibilità
dello stato di infermità, la possibilità della riammissione di chi sia stato
dispensato dal servizio per motivi di salute integri la violazione del
principio di eguaglianza: detti soggetti, infatti, vengono sottoposti ad un
trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quelli per i quali invece, ai
sensi della norma impugnata, tale possibilità e'
ammessa, pur versando i primi in situazione certamente degna di non minore
tutela.
Ad abundantiam
va rilevato che la disciplina concernente il personale delle unità sanitarie
locali, pur riproducendo in sostanza il d.P.R. n. 3
del 1957 in tema di cessazione del rapporto d'impiego, comprende tra le cause
di cessazione che consentono la riammissione in servizio la dispensa per motivi
di salute (cfr. art. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761).
Restano assorbiti i profili di censura
relativi agli artt.35 e 97 della Costituzione.
3. Va pertanto dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 132, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui non include, nel
novero delle cause di cessazione dal servizio in presenza delle quali e' possibile la riammissione, la dispensa per motivi di
salute, comprendendo ovviamente in tale dizione entrambe le ipotesi in cui il
provvedimento può essere adottato, a seconda cioe'
che esso consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa
(artt. 71 e 129 del d.P.R.medesimo).
E' appena il caso di rilevare, infine,
che, secondo consolidati principi, l'amministrazione, nel decidere sull'istanza
di riammissione, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio
potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico
all'adozione del provvedimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimit
costituzionale dell'art.132, primo comma, del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le
fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal
servizio per motivi di salute.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/01/94.