ORDINANZA N. 511
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n.54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Petrelli Luisa contro il Comune di Lecce, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1992, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo che contro il provvedimento sindacale di decadenza dall'assegnazione di alloggio è dato ricorso al Pretore del luogo in cui è situato l'alloggio medesimo, avrebbe dettato norme in materia di "ordinamento giurisdizionale" e di " regolamentazione processuale dei giudizi", la cui disciplina è attribuita alla competenza esclusiva del legislatore statale.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/12/93.