Ordinanza n. 511 del 1993

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ORDINANZA N. 511

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n.54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Petrelli Luisa contro il Comune di Lecce, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1992, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo che contro il provvedimento sindacale di decadenza dall'assegnazione di alloggio è dato ricorso al Pretore del luogo in cui è situato l'alloggio medesimo, avrebbe dettato norme in materia di "ordinamento giurisdizionale" e di " regolamentazione processuale dei giudizi", la cui disciplina è attribuita alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/12/93.