Ordinanza n. 508 del 1993

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ORDINANZA N. 508

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali); 2) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e 11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;

che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato avrebbe ripristinato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe, perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio di ragionevolezza;

che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto- legge impugnato avrebbe "restituito" il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della sovranità popolare;

che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni impugnate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto attribuiscono a strutture centrali dello Stato - e in particolare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto); agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all'A.I.M.A. e al corpo forestale dello Stato (art. 4) - funzioni spettanti alle Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del 1992;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero infondati;

che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione, adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed irreparabili alla Regione ricorrente;

che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272 del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine previsto dall'art.77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n.393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge impugnato.

Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili, le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dal la Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che, di conseguenza, l'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso in dicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/12/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/12/93.