Ordinanza n. 467 del 1993

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ORDINANZA N. 467

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto e quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea nella procedura esecutiva promossa dal Credito fondiario s.p.a. ed altra nei confronti del fallimento della < Società Immobiliari riunite s.r.l.>, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Credito fondiario e industriale - FONSPA;

 

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata dal Credito fondiario deve essere disattesa, in quanto con l'ordinanza si sollevano testualmente due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, rispettivamente riferite al quarto e al quinto comma che disciplinano il procedimento esecutivo nella specifica materia e che sono perciò le norme di cui deve fare applicazione il giudice a quo, cui spetta, in quanto giudice dell'esecuzione, la verifica, ai sensi delle norme stesse, della regolare instaurazione del processo innanzi a lui pendente;

 

che nel merito, per quel che concerne la questione indicata sub a), relativa all'art. 20, quarto comma, cit. e sollevata in riferimento all 'art. 24, secondo comma, della Costituzione, essa è stata già più volte disattesa da questa Corte nell'assunto che il quarto comma vada letto congiuntamente con i tre commi che lo precedono, i quali prevedono che gli aventi causa debbano notificare all'istituto di credito che procede all'esecuzione il loro atto di acquisto, per cui < basta assolvere tempestivamente questo non pesante onere per vedere prevenuti in partenza gli inconvenienti lamentati> (v. per tutte sent. n. 249 del 1984) e per ottenere quindi l'avviso del procedimento di esecuzione relativo all'immobile ipotecato a garanzia del mutuo fondiario;

 

che, quanto agli illustrati < profili di costituzionalità ulteriori> che l'ordinanza di rinvio propone ai fini di < una riconsiderazione della materia>, si è in realtà in presenza di argo menti già tenuti presenti nelle precedenti pronuncie di infondatezza e quindi inidonei a far mutare indirizzo alla Corte;

 

che, inoltre, per quanto riguarda altre situazioni prospettate nell'ordinanza di rinvio-come il caso del terzo acquirente che, pur avendo notificato l'atto di acquisto all'istituto, possa non essere avvertito della procedura esecutiva a carico del primo mutuatario e quindi ugualmente impedito dal poter far valere le sue ragioni, o il caso dei subacquirenti successivi che verrebbero a subire le conseguenze negative del mancato adempimento dell'onere da parte del primo subacquirente- devesi rilevare che si è in presenza di ipotesi estranee al giudizio a quo, come si riconosce dallo stesso organo rimettente, e quindi ininfluenti ai fini della questione circoscritta al caso di colui che, avendo acquistato l'immobile dal primo mutuatario, abbia omesso di darne notizia all'istituto;

 

che, per quel che concerne la questione indicata sub b) ed avente per oggetto il comma quinto dell'art. 20 cit., ancorchè sollevata, come precisa il rimettente, quale < ulteriore ragione (oltrechè rilevanza) della questione....in rapporto al quarto comma dell'art. 20>, va osservato che il profilo che costituisce il nucleo della questione sub b) o relativo all'esigenza di una previsione normativa che consenta di obbligare l'istituto di credito fondiario al deposito in giudizio del piano di frazionamento del mutuo ed a dare il consenso al conseguente frazionamento dell'ipoteca-è manifestamente inammissibile sotto più aspetti;

 

che, difatti, nel prospettarsi l'esigenza di una norma sul frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca si tende ad una modifica della disciplina sostanziale dei due istituti, estranea perciò alle norme denunciate (comma quarto e quinto dell'art. 20 cit.) aventi natura processuale, il che rende anche inconferente il riferimento all'art. 24 della Costituzione, che riguarda appunto la difesa in giudizio e non la configurazione di situazioni di diritto sostanziale;

 

che, in ogni caso, un intervento diretto alla modifica del regime dei mutui fondiari e delle ipoteche esula dai poteri della Corte, perchè implica una serie di scelte discrezionali di competenza del legislatore, come dimostra il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emanato nelle more del presente giudizio e che contempla all'art. 39, sesto comma, il diritto al detto frazionamento escludendo, fra l'altro, i procedimenti esecutivi in corso ai quali continuano ad applicarsi le norme precedenti.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara:

 

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) sollevata, in riferimento all 'art . 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

 

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del medesimo testo unico, sollevata, in riferimento all 'art . 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 28/12/93.