Ordinanza n. 436 del 1993

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ORDINANZA N. 436

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento penale a carico di Zingarofalo Mauro, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi ha sollevato, in riferimento all 'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 409, quinto comma, e s3o secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui non prevedono fra le ipotesi di sostituzione del pubblico ministero nella fase dei dibattimento quella in cui il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta ai archiviazione, in quanto-assume il rimettente-si determina la possibilità di un < esercizio di fatto discrezionale dell'azione penale>, non consentendosi, attraverso la sostituzione, di esprimere con efficacia una tesi di accusa diversa da quella del pubblico ministero e < < dare concretezza al controllo che il G.l.P. è tenuto a fare sull'esercizio dell'azione penale)> da parte dello stesso organo;

 

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

 

considerato che il giudice a quo prospetta, sotto specie di questione di legittimità costituzionale, null'altro che un profilo di mero fatto, quale è quello dell'atteggiamento che potrà tenere il rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero nel corso del dibattimento ove questo consegua ad un pregresso dissenso del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, - atteggiamento che il rimettente ritiene essere alla base di una assiomatica presupposizione, in contrasto con la necessità sostenere < con vigore la costruzione accusatoria... nella fase dibattimentale>;

 

che pertanto le eventuali condotte patologiche, quand'anche 1e sussistenti, sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità da parte di questa Corte, proprio perchè frutto delle più disparate ed imprevedibili scelte che ciascun magistrato del pubblico ministero può in concreto adottare in ordine alle modalità secondo le quali coltivare l'accusa nel corso del dibattimento, restando conseguentemente esclusa qualsiasi possibilità di ricondurre simili aspetti al quadro normativo che il giudice a quo pone ad oggetto delle proprie censure;

 

e che quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quinto comma, e 53, secondo comma, del codice di procedura penale, e dell'ara. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi con l'ordinanza in epigrafe

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/12/93.