Sentenza n. 432 del 1993

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SENTENZA N. 432

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Ornella Contini e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti l'atto di costituzione dell'ENASARCO nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

uditi l'avvocato Bartolo Spallina per l'ENASARCO e l'avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ornella Contini contro l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per l'accertamento dell'irripetibilità di somme corrisposte alla ricorrente a titolo di pensione di riversibilità, somme che l'Ente assumeva indebitamente riscosse, il Pretore di Perugia, con ordinanza emessa il 19 aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui non prevede anche per le prestazioni erogate dall'ENASARCO l'irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in buona fede, così come invece lo stesso art. 52 stabilisce per le pensioni corrisposte dall'INPS. Per queste ultime non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento che modifica, per un errore di qualsiasi natura, la prestazione pensionistica, siano state riscosse rate risultanti non dovute.

 

Ad avviso del giudice rimettente esiste una disparità di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici, anche integrativi, erogati dall'INPS, ai quali si applica l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, e coloro ai quali le pensioni sono corrisposte dall'ENASARCO, tenuti invece a restituire quanto indebitamento percepito in buona fede. La diversa disciplina sarebbe irrazionale ed ingiustificata, perchè per entrambe le categorie di soggetti la tutela previdenziale trova il suo fondamento nell'art. 38 della Costituzione.

 

Ad avviso del Pretore rimettente la questione non é superata per effetto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 52 della legge n. 88 del 1989, ha in realtà profondamente innovato il sistema. Difatti é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, formulata come interpretativa, nella parte in cui é applicabile anche ai rapporti anteriori o pendenti alla data della sua entrata in vigore (sentenza n. 39 del 1993). Di qui, ad avviso del Pretore di Perugia, la persistente rilevanza della questione, in quanto le fattispecie che si sono esaurite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 421 del 1991 continuano ad essere regolate dalla norma denunciata, secondo il suo testo originario.

 

2. - Si é costituito in giudizio l'ENASARCO, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. La disposizione censurata sarebbe frutto di una scelta del legislatore nell'ambito di una pluralità di discipline astrattamente possibili; inoltre si sarebbe in presenza di sistemi previdenziali diversi ed autonomi, tra loro non comparabili, tanto più che le prestazioni erogate dall'ENASARCO sono integrative ed aggiuntive rispetto a quelle erogate dall'INPS. Nel merito l'Ente afferma che la diversità di disciplina, in presenza di un trattamento previdenziale integrativo e soggetto ad una speciale regolamentazione, non violerebbe il principio di eguaglianza.

 

Tali argomenti sono stati poi ulteriormente illustrati dall'ENASARCO in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

 

3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della questione.

 

Considerato in diritto

 

l.- Il Pretore di Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art.52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. II Pretore ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non avendo il legislatore disposto in modo analogo per le prestazioni erogate dall'ENASARCO.

 

2. -La disposizione denunciata disciplina, nel contesto di una legge concernente la ristrutturazione dell'INPS (e dell'INAIL), la ripetizione dell'indebito relativo a rate di pensioni corrisposte dall'INPS, delineando un trattamento più favorevole per il percipiente rispetto a quello generale, previsto dall'art. 2033 del codice civile; non tocca il diritto dell'ENASARCO di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

 

II giudice rimettente non individua la norma che è chiamato ad applicare al caso sottoposto al suo giudizio e che, imponendo la ripetizione dell'indebito per rate di pensione erogate dall'ENASARCO, attribuirebbe al titolare della pensione, per l'ammontare erroneamente percepito, una posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella, ritenuta analoga, dei titolari di pensione erogata dall'INPS, ai quali invece si applica la più favorevole regola prevista dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989.

 

Risulta chiaramente come la disciplina che costituisce il parametro di comparazione per affermare la lesione del principio costituzionale di eguaglianza è anche indicata dal giudice a quo quale oggetto del giudizio.

 

Nei termini in cui è formulata, l'ordinanza di rimessione non individua quindi la norma che, consentendo la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite erogate dall'ENASARCO, lederebbe la parità di trattamento per gli assicurati da questo Ente. Così posta, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/12/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/12/93.