Sentenza n. 411 del 1993

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SENTENZA N. 411

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 6 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 14 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto: < Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese>, ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

uditi l'avv. Francesco Torre per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Regione Sicilia, con ricorso 6 maggio 1993, ha impugnato il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto: "Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese" - nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lettere a e b del decreto ministeriale) prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dovuta dalle società di persone, ai sensi del d.l. 30 settembre 1992, n. 394 - deducendone il contrasto con gli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria.

 

Nel ricorso si premette che il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese.

 

Con l'impugnato decreto del 17 dicembre 1992, sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito. Tale decreto, all'art. 4, secondo comma, dispone: "Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito debbono: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60 per cento dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone utilizzando la distinta di versamento - Mod. 20; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-società di persone".

 

La regione lamenta che in tal modo viene introdotta una illegittima ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia - limitatamente a quella dovuta dalle società di persone e versata col sistema della delega alle aziende di credito - tra la regione siciliana e lo Stato, con l'attribuzione a quest'ultimo della quota dell'87,40 per cento.

 

Infatti, ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, "spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate".

 

Secondo la regione l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394 del 1992, rappresenta un'entrata tributaria che, pertanto, spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito riscosso nell'ambito del suo territorio. Ne conseguirebbe la illegittimità dell'art. 4, secondo comma, lettere a e b del decreto ministeriale del 17 dicembre 1992, nella parte in cui prevede il versamento - rispettivamente - agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato, delle quote del 12,60 per cento e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone.

 

Detta illegittimità sarebbe resa ancor più manifesta dalla circostanza che il decreto del ministro delle finanze 10 dicembre 1992 (con il quale sono state dettate le modalità per il versamento diretto al concessionario dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. 30 settembre 1992, n. 394), non prevede analoga ripartizione tra Stato e regione siciliana relativamente all'imposta versata al concessionario del servizio di riscossione dalle imprese individuali. Il decreto impugnato pertanto, sarebbe viziato da assoluta irrazionalità, prevedendo solo riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta dalle società di persone, rispetto a quella dovuta dalle persone fisiche, disponendone la ripartizione per quote tra lo Stato e la regione siciliana.

 

2. Si é costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Nell'atto di costituzione si osserva che, con il decreto impugnato, il ministro delle finanze e il ministro del tesoro hanno dettato le modalità di riscossione dell'imposta istituita dal d.l. n. 394 del 1992, fissando le stesse regole valevoli per le imposte Irpef, Irpeg, ed Ilor. La regione, nella sostanza, contesta la parte del provvedimento che, per l'imposta dovuta dalle società di persone, applica la ripartizione tra Stato e regione determinata dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

L'Avvocatura sottolinea che, a norma dell'art. 3, n. 6 del suddetto decreto legge n. 394 del 1992, l'imposta in questione é riscossa con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, "in mancanza", dell'imposta locale sui redditi. Con tale disposto il legislatore avrebbe inteso specificare che le norme sull'Ilor si applicano solo ove non siano applicabili quelle sull'Irpef e sull'Irpeg, assimilando in tal modo la riscossione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche, all'Irpef, se dovuta dalle persone giuridiche, all'Irpeg e, infine, se dovuta dalle società di persone, all'Ilor, che é la sola imposta sui redditi alla quale tali società sono soggette.

 

Pertanto, "poichè l'assimilazione della disciplina della riscossione della nuova imposta a quella sui redditi dovute dai vari soggetti di imposta é totale e senza eccezioni", il decreto impugnato avrebbe legittimamente determinato la ripartizione della nuova imposta tra Stato e regione siciliana nella stessa misura prevista per la ripartizione dell'Ilor. Ne conseguirebbe la sua conformità al disposto legislativo, secondo il quale le somme riscosse a titolo di tributo dalle persone fisiche vanno interamente alla regione; quelle riscosse dalle persone giuridiche vanno egualmente per intero alla regione, mentre le somme riscosse dalle società di persone vanno ripartite tra Stato e regione (perchè così vanno ripartite le somme riscosse a titolo di Ilor).

 

Nè vi sarebbe - secondo l'Avvocatura - contraddittorietà fra il decreto impugnato e il decreto del 10 dicembre 1992 relativo alle imposte riscosse dai concessionari della riscossione. Infatti, con tale ultimo decreto, sono stati istituiti tre distinti codici-tributo: uno per le persone fisiche, uno per le persone giuridiche e uno per le società di persone. Conseguentemente, i concessionari della riscossione, ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, devono riversare le somme stesse secondo criteri stabiliti, per l'Irpef, per l'Irpeg e per l'Ilor; criteri che comportano l'automatico versamento dell'intera somma riscossa dalle persone fisiche e da quelle giuridiche alla cassa regionale e la ripartizione nelle quote di rispettiva spettanza tra cassa regionale e Stato delle somme riscosse dalle società di persone.

 

Nessuna irrazionalità potrebbe ravvisarsi nel sistema così determinato, in quanto con le somme riscosse a titolo di Ilor lo Stato fa fronte agli impegni della finanza derivata a favore degli enti territoriali e delle regioni, cosicchè non é irragionevole che, con l'attribuzione all'erario della quota di imposta patrimoniale riscossa dalle società di persone, si sia voluto concorrere a finanziare quell'importante settore degli oneri dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

1 - La Regione Sicilia ha impugnato, con ricorso per conflitto di attribuzione, il decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992 (avente ad oggetto: < < Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa>), nella parte in cui (art. 4, secondo comma, lett. a e b), prevede il versamento, rispettivamente, agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato delle quote del 12,60 e dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone ai sensi del d.l.30 settembre 1992, n. 394, conv. nella l. 26 novembre 1992, n.46l. Ne ha dedotto il contrasto: a) con gli artt. 36 dello Statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono alla regione siciliana tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, salvo che il loro gettito sia specificatamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato; b) con l'arte 3 Cost., essendo viziato da irragionevolezza, prevedendo, solo riguardo all'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, senza alcuna logica, una differente destinazione per l'imposta dovuta dalle persone fisiche rispetto a quella dovuta dalle società di persone, per la quale dispone la ripartizione per quote tra lo Stato e la regione siciliana.

 

2. - Il ricorso è fondato.

 

Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella l.26 novembre 1992, n. 461, ha istituito un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, stabilendo, all'art. 1, comma primo, che soggetti passivi ne sono le società ed enti di cui all'art. 87, comma primo, lettere a e b del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), nonchè le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al comma stesso non residenti, tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

 

L'imposta (art. 1, comma secondo), si applica nella misura del sette e cinquanta per mille sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile di esercizio.

 

L'art. 3, n. 6, dispone che l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

 

3.-Con il decreto impugnato dalla Regione Sicilia sono state stabilite le modalità di versamento diretto dell'imposta in questione, mediante delega alle aziende di credito. In proposito - come ha dedotto la regione, facendone oggetto d'impugnativa - l'art. 4, comma secondo, dispone che, quanto alle somme riscosse in Sicilia, in caso di versamento dell'imposta a mezzo di delega, le aziende di credito debbono versare alla Regione Sicilia il 12,60 per cento dell'imposta dovuta dalle società di persone ed il restante 87,40 per cento allo Stato.

 

L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che il fondamento giuridico della ripartizione, nella misura sopra indicata, fra Stato e Regione siciliana, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle società di persone, è da ricercarsi nel combinato disposto dell'art. 3, n.6, del d.l. n. 394 del 1992 e dell'art. 3 della l. 28 febbraio 1986, n. 41.

 

L'art. 3, n. 6 anzidetto, infatti, prevedendo che l'imposta debba essere versata con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi, avrebbe inteso disporre che la riscossione e la ripartizione della nuova imposta, se dovuta dalle persone fisiche debba essere assoggettata alla disciplina dell'Irpef; se dovuta da persone giuridiche alla disciplina dell'Irpeg; se dovuta da società di persone alla disciplina dell'Ilor, poichè le società di persone residenti nello Stato non sono assoggettate all'Irpef nè all'Irpeg (artt. 1 e 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma solo all'Ilor (art. 116 dello stesso d.P.R.). Pertanto l'imposta sul reddito netto delle imprese percepito in Sicilia andrebbe ripartita, in riferimento a tali società, con i criteri fissati dall'Ilor e cioè, secondo quanto dispone l'art. 3 della legge n. 41 del 1986, nella misura del 12,60 per cento mediante attribuzione alla Regione Sicilia e per la parte restante mediante attribuzione allo Stato.

 

4.-La tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato è priva di fondamento.

 

L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia finanziaria dispone che - ai sensi dell'art. 36 dello statuto-spettano alla regione tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri intesi a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Disposizione questa, costantemente interpretata nel senso che l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei proventi delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio, richiede un'apposita clausola di destinazione a particolari finalità, indicate nella stessa legge che ne prevede la devoluzione allo Stato (cfr.da ultimo la sentenza n. 362 del 1993).

 

Il decreto legge n. 394 del 1992 e la relativa legge di conversione, non contengono detta clausola e non indicano affatto la finalità dell'imposta istituita: il che, di per sè, comporta che il gettito dell'imposta percepita nel territorio regionale siciliano va devoluto alla Regione Sicilia, secondo la regola generale stabilita dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

 

A tale regola non apporta deroga l'art. 3, n. 6 del d.l. n. 394 del 1992 cit., invocato dall'Avvocatura dello Stato.

 

Tale norma disciplina soltanto la fase della riscossione dell'imposta, come si evince dall'insieme delle sue disposizioni, che regolano i termini e le modalità dei versamenti da parte dei contribuenti, demandando ad appositi decreti ministeriali le statuizioni di dettaglio sul rilascio delle attestazioni di pagamento, nonchè sulle modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria per i conseguenti controlli.

 

Deve ritenersi, infatti, che il rinvio alle modalità di riscossione dell'Irpef, Irpeg ed Ilor, non può correttamente interpretarsi come rinvio anche alle modalità di ripartizione di tali imposte fra Stato e regioni, avendo le rispettive normative un diverso oggetto, che le rende giuridicamente distinte per forza, contenuto e principi. E ciò tanto più con riferimento alla Regione Sicilia, riguardo alla quale la disciplina, già ricordata, contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto, esige, per la devoluzione allo Stato di tributi riscossi nella Regione, esplicite norme di destinazione dell'imposta a finalità particolari.

 

Ne deriva che l'art. 4, secondo comma, lett. a e b, del decreto impugnato è illegittimo e va annullato, nella parte in cui attribuisce allo Stato L'87,40 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese riscossa nella Regione Sicilia dalle società di persone.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato di disporre l'acquisizione dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuto dalle società di persone ai sensi del decreto- legge 30 settembre 1992, n.394;

 

pertanto annulla l'art. 4, secondo comma, lett. a e b del decreto del ministro delle finanze 17 dicembre 1992, avente ad oggetto < Modalità di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa>.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/11/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/11/93.