SENTENZA N. 405
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Avv.
Massimo VARI
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimitā costituzionale del- l'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dalla
Corte dei Conti sul ricorso proposto da Landriscina
Giovanna contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna, iscritta al
n.166 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito
nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
Nel corso
del giudizio promosso da Giovanna Landriscina contro
il decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del tesoro di
Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1o gennaio 1976 la pensione ordinaria
di riversibilitā intestata alla ricorrente, orfana maggiorenne inabile al
lavoro, la Corte dei Conti, con ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla
Corte costituzionale il 1o aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, "in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza
per la riversibilitā delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse
condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art.70 del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilitā
delle pensioni di guerra".
Ad avviso
del giudice remittente, "considerato (alla stregua della sent.
n.133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e sociale dei
trattamenti pensionistici di riversibilitā e il comune carattere assistenziale
ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui
vengono a trovarsi i superstiti dopo la morte del dante causa", non č
giustificata la disparitā del limite massimo di reddito previsto dalla norma
impugnata rispetto al trattamento di riversibilitā delle pensioni di guerra,
sopravvenuta per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915, che ha fissato il limite in lire 2.400.000.
Quanto
alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse riconosciuta la
fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del ricorso oggetto del giudizio
a quo per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.P.R. n.915 del 1978.
Considerato in diritto
l. La
Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimitā costituzionale dell'art.
85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, "per contrasto con l'art. 3 Cost., in
quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la
riversibilitā delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni
di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la riversibilitā
delle pensioni di guerra".
2. La
questione non č fondata.
Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n.133 del 1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di "atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietā da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni all'integritā fisica o la perdita di un congiunto". La diversitā di natura rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui č subordinata nell'uno e nell'altro istituto la riversibilitā della pensione, talchč deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la confrontabilitā, ai fini dell'art. 3 Cost., della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra (sent. n. 186 del 1985
).Cosė deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
12/11/93.