Ordinanza n. 397 del 1993

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ORDINANZA N. 397

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Giacchetti Giacomo ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione vincolante nel giudizio a quo, trattandosi di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte - non consente, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, di fronte alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è riportata integralmente ad altro atto di intervento spiegato su questione analoga, circa la quale aveva formulato eccezione di inammissibilità;

considerato che questa Corte, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha dichiarato non fondata una questione del tutto analoga a quella ora proposta, osservando che "nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura de plano) può ritenersi una scelta costituzionalmente obbligata" e che, d'altro canto, le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la procedura da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella de plano, "con ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, sub specie di questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di rimessione" (v. sentenza n.130 del 1993);

e che, pertanto, non prospettando il giudice a quo temi nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/11/93.