Ordinanza n. 396 del 1993

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ORDINANZA N. 396

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia nel procedimento civile vertente tra Capuano Vito ed altri e la S.E.P.S.A., iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPSA) per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore corrispondente alle mansioni svolte successivamente al 1° novembre 1989, il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 27 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A, concernente il trattamento giuridico-economico degli autoferrotranvieri, nella parte in cui non prevede che, decorso un certo periodo di tempo, il lavoratore adibito a mansioni di grado superiore alla sua qualifica acquisti in ogni caso il diritto alla promozione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata - la quale riconosce all'agente il diritto alla promozione effettiva, trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni di grado superiore, solo se concorre la duplice condizione che il posto sia vacante e non sia da coprire mediante esame - è divenuta contrastante col principio di eguaglianza in seguito alla legge 17 maggio 1985, n. 210: la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" comporta la piena applicabilità ai ferrovieri dell'art. 2103 cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300, mentre il beneficio di tale norma rimane negato agli autoferrotranvieri nonostante la sostanziale identità delle situazioni;

che è ritenuto violato altresì l'art. 35 Cost., essendo possibile che, in difetto delle dette condizioni, "il lavoratore venga lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del grado superiore senza conseguire l'inquadramento professionale coerente con la qualità del lavoro svolto (pur ricevendone il relativo trattamento retributivo)";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o quanto meno infondata.

Considerato che le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato non sono condivisibili, la prima perchè non v'è contraddizione tra l'asserto di mancanza di posti vacanti e l'asserto che la copertura dei posti vacanti sarebbe (comunque) ostacolata da lungaggini burocratiche, la seconda perchè la legge 1° febbraio 1978, n.30, del cui art. 9 si muove all'ordinanza di rimessione l'appunto di non tenere conto, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270;

che, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza, "l'auspicio rivolto al legislatore" nella sentenza n. 500 del 1988 è stato raccolto dalla citata legge n. 270 del 1988, la quale, all'art. 1, comma 2, ha autorizzato la contrattazione collettiva di categoria a derogare a tutte le disposizioni con tenute nel regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148;

che fino a quando le associazioni sindacali competenti non eserciteranno tale potere di deroga (la quale, in relazione all'art. 18 in esame, implicherebbe una radicale modificazione dell'organizzazione del lavoro), rimangono ferme le ragioni, ripetutamente enunciate da questa Corte (sentenze nn. 208 e 257 del 1984, 300 del 1985), che escludono la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione con la disciplina del rapporto di lavoro privato applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici;

che l'incompatibilità in parte qua dell'art. 2103 cod.civ. con la disciplina del rapporto di lavoro in organizzazioni produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione dei posti mediante prove selettive, proprio dell'impiego pubblico, è confermata dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

che il nuovo profilo sotto il quale è denunciata la violazione dell'art. 35 Cost. è contraddetto dalla norma impugnata, la quale consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a funzioni di grado superiore sia trattenuto per un periodo eccedente il limite di sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella misura strettamente necessaria per l'espletamento del concorso, mentre per la valutazione di legittimità costituzionale non ha peso il rilievo, di mero fatto, secondo cui le procedure concorsuali sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, All. A (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Napoli- Sezione distaccata di Ischia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/11/93.