Ordinanza n. 387 del 1993

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ORDINANZA N. 387

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 21 del Registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 1° aprile 1993 che ha disposto la restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), e per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata).

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli Avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati.

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 09/11/93.