Ordinanza n. 384 del 1993

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ORDINANZA N. 384

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Prof. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Roberto Zoppetti e altro contro l'INPS, il Pretore di Biella, con ordinanza del 2 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che fissa il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, commisurandolo al minimale giornaliero di retribuzione stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, moltiplicato per 312;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasta: con l'art. 3 Cost., in quanto equipara gli assicurati privi di reddito o con reddito inferiore al minimo agli assicurati con redditi superiori, senza possibilità per i primi di fornire la prova contraria; con l'art. 53 Cost., perchè non considera la diversa capacità contributiva degli assicurati nonostante "la natura sostanzialmente identica ai tributi dei contributi di cui si discute";

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.

Considerato che la questione è formulata senza adeguata motivazione sulla rilevanza, il giudice remittente avendo omesso di precisare se nel caso concreto si verifichi l'ipotesi, prospettata in astratto, di mancanza di reddito o di reddito inferiore al minimo stabilito dalla norma impugnata;

che pertanto difetta il requisito di ammissibilità di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Biella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/10/93.