Ordinanza n. 379 del 1993

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ORDINANZA N. 379

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del codice di procedura civile (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

 

che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, determina un'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;

 

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

 

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile (sent. n. 117 del 1990

);

 

che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione, poichè il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);

 

che identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (ordinanze nn. 222 del 1993 e 492 del 1992);

 

che non sono addotti profili nuovi.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/10/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/10/93.