Sentenza n. 376 del 1993

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SENTENZA N. 376

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1992 dal pretore di Verona - sezione distaccata di Soave - nel procedimento penale a carico di Silvano Di Francescantonio ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

l. Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il pretore di Verona - sezione distaccata di Soave - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616).

Il pretore premette che gli imputati sono stati accusati di avere effettuato o comunque disposto lavori di livellamento, in zona sottoposta a vincolo ambientale, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del 1939.

Successivamente essi hanno però ottenuto l'autorizzazione in sanatoria e altresì il rilascio di apposita concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale nel luogo dello sbancamento, con il nulla osta dell'amministrazione provinciale.

A norma del secondo comma dell'art. 1-sexies impugnato - prosegue l'ordinanza -, si dovrebbe ordinare la rimessione in pristino dei luoghi. Ma ciò determinerebbe una situazione giuridica di incompatibilità con l'ottenuta concessione ad edificare.

Il problema - argomenta il pretore - deriva dalla assenza di una chiara definizione legislativa del rapporto tra l'art.20 della legge n. 47 del 1985 e l'art. 1-sexies della legge n.431 del 1985.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato l'autonomia dei due reati, tra i quali si ritiene sussistere concorso formale. La speciale estinzione dei reati contravvenzionali, prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985 in caso di rilascio in sanatoria delle concessioni, non può quindi trovare applicazione con riguardo alle infrazioni punite dall'art. 1-sexies.

Ne deriverebbe la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto si è in presenza di una normativa la quale determina irrazionali sovrapposizioni di competenze e obblighi che, legittimamente esercitate ed adempiuti, conducono a risultati insuperabilmente contraddittori.

2. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Richiamata la sentenza n. 67 del 1992, con cui questa Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 1- sexies impugnato, l'Avvocatura, in relazione alla specifica censura mossa dal giudice remittente, osserva che la irrilevanza del meccanismo di sanatoria appare nel caso adeguatamente giustificata in ragione: a) dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma; b) dalla circostanza che, mentre nella materia urbanistica la sanatoria interviene in base ad una ricognizione ex post dell'originaria conformità dell'opera abusivamente realizzata agli strumenti urbanistici vigenti, in materia paesistica difetta un tale parametro, così che la necessaria previetà del controllo di compatibilità urbanistica garantisce la più ampia e specifica valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, solo in forza della quale - se di esito favorevole - può aversi il superamento del generale divieto di modificazione dello stato dei luoghi protetti.

Considerato in diritto

l. L'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, viene impugnato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligo, anzichè la facoltà, del giudice di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

L'obbligatoria rimessione in pristino, a seguito di lavori eseguiti in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 24 giugno 1939, n. 1497, determinerebbe infatti una situazione di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria che venisse, come nel caso specifico, successivamente concessa. Si avrebbe quindi una irrazionale sovrapposizione di competenze e di obblighi di pubblici uffici che finirebbero con l'operare in modo contraddittorio.

2. La questione non è fondata.

L'art. 97 della Costituzione viene invocato quale parametro in relazione alla finalità del "buon andamento" cui la norma, insieme con quella dell'imparzialità, vincola la disciplina legislativa della pubblica amministrazione.

Il principio comporta che, così con riguardo alla organizzazione degli uffici come con riguardo al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 160 del 1988).

Sebbene la norma richiamata sia inserita in una sezione della Costituzione intitolata alla pubblica amministrazione e sebbene la giustizia consista in un sistema ordinamentale ed organizzativo ben differenziato dagli altri apparati pubblici, la Corte ha già statuito che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, ha inteso riferirsi non soltanto agli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (sentenze nn. 18 del 1989 e 86 del 1982).

Peraltro, tanto detto principio quanto il correlativo sindacato di legittimità costituzionale attengono, come ben risulta dalle richiamate decisioni, alle leggi concernenti l'organizzazione della giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.

Ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è l'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono essere adottati.

La questione sollevata dal pretore di Verona - sezione distaccata di Soave - attenendo per l'appunto a provvedimenti da adottarsi dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, va quindi dichiarata infondata, in riferimento all'invocato parametro dell'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1-sexies, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616) sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/10/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/10/93.