Ordinanza n. 340 del 1993

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ORDINANZA N. 340

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco GRECO

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Torino nel pro cedimento civile vertente tra Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Iride Beltrami contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di un contratto di affitto di fondo rustico, la Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui <<sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque condotti>>;

che, ad avviso del giudice remittente, dovendo la sospensione intendersi riferita non solo alle azioni esecutive, ma anche alle azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una irragionevole compressione del diritto del proprietario al rilascio del fondo con violazione del principio di eguaglianza unitamente al principio di tutela giurisdizionale dei diritti;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che il decreto-legge n. 18 del 1993 non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella G.U. n. 72 del 27 marzo 1993, nè è stato reiterato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

Francesco GRECO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/93.