Ordinanza n. 339 del 1993

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ORDINANZA N. 339

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n.392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM 33 e la s.r.l. Biomedical, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 1993, il giudice conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392, <là dove prevede che al procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato>;

che, ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, l'art.35, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede <la tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale lavoro di un avvocato>, e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della Costituzione, poichè non garantisce al procuratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità (essendo la norma impugnata priva di forza di legge), o, in subordine, per l'infondatezza della questione.

Considerato che la norma impugnata è contenuta in un decreto ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza di legge e perciò sottratto al sindacato di questa Corte;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/93.