Sentenza n. 322 del 1993

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SENTENZA N. 322

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Lauretti Elio, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di costituzione di Lauretti Elio;

udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Lauretti Elio.

Ritenuto in fatto

l.- Elio Lauretti, avendo prestato servizio fuori ruolo come cappellano presso l'ospedale civile di Frosinone dal 1° febbraio 1951 al 30 novembre 1985, chiese che l'indennità premio di servizio, che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva liquidato computando soltanto il periodo successivo al 1° aprile 1968, gli venisse invece corrisposta con riferimento all'intera durata del servizio. Il Pretore e il Tribunale di Frosinone accolsero la sua domanda.

La Corte di cassazione, con ordinanza di rimessione del 17 dicembre 1992 (r.o. n. 57 del 1993), ha rilevato che le ragioni dell'I.N.A.D.E.L. trovavano fondamento nella legge 8 marzo 1968 n. 152. L'articolo 1 di tale legge, infatti, aveva esteso l'obbligo di iscrizione all'istituto - e quindi il diritto all'indennità premio di servizio - al personale non di ruolo, ma l'articolo 4, secondo comma, lettera b) aveva stabilito che fossero computabili, ai fini della misura di detta indennità, "i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ... sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare". Il posto di cappellano era stato istituito in pianta organica con delibera del 12 gennaio 1957, ma il Lauretti non era stato mai immesso in ruolo, nè prima nè dopo l'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, sicchè non poteva giovarsi, ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, del periodo precedente al 2 aprile 1968.

Nè poteva essere seguita la linea adottata dai giudici di merito, secondo i quali la condizione ostativa in esame doveva ritenersi non più operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, quarto comma, del D. Lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dal medesimo articolo 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non fosse dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Gli effetti di tale pronunzia - osserva la Corte di cassazione - non possono essere estesi a disposizioni diverse da quelle indicate nel dispositivo della sentenza, sicchè il menzionato articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 doveva ritenersi ancora in vigore. La norma stessa, peraltro, "nella parte in cui prevede l'esclusione della corresponsione dell'indennità premio di servizio ai dipendenti degli enti locali relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato qualora, successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, non sia stato prestato senza soluzione di continuità servizio da titolare", appariva in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione in base alle medesime considerazioni svolte nella citata sentenza n. 208 del 1986, posto che la norma impugnata escludeva totalmente la corresponsione dell'indennità premio di servizio in ragione di una circostanza - la natura di ruolo o non di ruolo del servizio prestato - che, se poteva eventualmente giustificare soluzioni razionalmente differenziate, non era invece idonea a legittimare la perdita totale dell'indennità.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Elio Lauretti aderendo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

l.- L'articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 152 estese l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di previdenza al personale non di ruolo degli enti locali, con conseguente diritto di tale personale a ricevere, all'atto della cessazione dal servizio, l'indennità premio di servizio prevista dagli articoli 2, 3 e 4.

Ai fini della misura di tale indennità vennero resi computabili - dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) - anche i servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge, ma soltanto se si trattava di servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare e se ai servizi non di ruolo avessero fatto o facessero seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita della costituzionalità di tali limitazioni, ritenendo che esse escludano totalmente la corresponsione dell'indennità premo di servizio in ragione di una circostanza - la natura di ruolo o non di ruolo del servizio prestato - che, se può eventualmente giustificare soluzioni razionalmente differenziate, non è invece idonea a legittimare - in riferimento all'articolo 36 della Costituzione - la perdita totale dell'indennità.

2. La questione non è fondata.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge n. 152 del 1968, il servizio non di ruolo prestato prima dell'entrata in vigore di detta legge non sia computabile ai fini della misura dell'indennità premio di servizio, trova applicazione l'articolo 16, secondo comma, della medesima legge, secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini dell'indennità premio di servizio e non riscattati ai sensi dell'articolo 12, è conservato il diritto all'indennità per cessazione dal servizio (indennità di licenziamento) prevista per il personale non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del D. Lgs. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del D. Lgs. C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61 (Cass. 23 marzo 1991 n. 347). In tali casi l'indennità è computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, ma - secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio 1989 n. 425) - poichè l'importo così calcolato rimane svincolato dalla dinamica retributiva e dall'andamento del costo della vita e resta nell'esclusiva disponibilità dell'amministrazione, il medesimo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria maturata nell'arco temporale tra la data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 e quella di cessazione dal servizio nonchè degli interessi legali calcolati tra tale ultimo momento e quello dell'effettivo pagamento.

Anche nei casi ai quali fa riferimento l'ordinanza di rimessione, pertanto, al periodo di servizio non di ruolo prestato prima dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 corrisponde un - sia pur diverso - trattamento di fine rapporto: non sussiste, quindi, la denunziata violazione dell'articolo 36, mentre l'esame riguardante l'adeguatezza di tale trattamento esula dall'ambito della questione sollevata dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata con ordinanza del 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/93.