Ordinanza n. 320 del 1993

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ORDINANZA N. 320

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 ("Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), promosso con l'ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Talon Marcello e l'Ospedale S. Gerardo di Monza - Presidio multizonale della U.S.L. n. 64, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da Marcello Talon, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n.639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese di spedalità, emessa dal responsabile del presidio multizonale "Ospedale San Gerardo dei Tintori" nei confronti del medesimo opponente, in quanto ritenuto civilmente responsabile delle lesioni a causa delle quali Severino Talon aveva usufruito di ricovero ospedaliero nel suddetto presidio sanitario, il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui sostituisce l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5;

che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale impugnata, nella parte in cui consente di "darsi corso alle procedure previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni" per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali espressi dall'art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei terzi soggetti all'ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese le ordinarie garanzie processuali), dall'art. 24 (lesione del diritto di difesa, in quanto l'ingiunzione è emessa, in violazione del principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua responsabilità civile);

dall'art. 108 (violazione della riserva di legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali); dall'art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina della funzione giurisdizionale);

che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di costituzionalità.

Considerato che identica questione, sollevata peraltro in riferimento a disposizioni regionali formalmente differenti, è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 304 del 1986, sul presupposto che la "formulazione che richiama l'applicabilità alle regioni, ai fini del recupero di crediti sorti a seguito della prestazione di servizi ospedalieri, della procedura coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 (...), formulazione attualmente presente in centinaia di leggi regionali vigenti in diversi campi (...), non esprime la norma da applicare al caso di specie, ma contiene piuttosto un richiamo ad abundantiam alle disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del rapporto dedotto nei giudizi a quibus vale a dire il R.D. n. 639 del 1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato)";

che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al giudizio di questa Corte profili nuovi ed ulteriori sulla base dei quali possa essere condivisa l'opinione del giudice a quo, circa la pretesa innovatività della norma regionale impugnata, in quanto l'utilizzazione della procedura di riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910 nei confronti del terzo ritenuto civilmente responsabile delle lesioni che hanno dato luogo alle spese di ricovero ospedaliero - fattispecie concreta perfettamente corrispondente, peraltro, a quella da cui ha avuto origine la questione di legittimità costituzionale decisa con la citata sentenza n. 304 del 1986 - lungi dal costituire la prova dell'estensione, ad opera dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia n. 27 del 1989, della procedura di riscossione coattiva prevista dal R.D. n. 639 del 1910, anche ai crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, rappresenta il frutto di un'interpretazione della norma regionale impugnata che, benchè riferita dal pretore rimettente come prevalente nella prassi delle amministrazioni sanitarie competenti, tuttavia, oltre ad essere smentita da una giurisprudenza costante del giudice ordinario e da una dottrina pressochè unanime, è esclusa da questa stessa Corte nella più volte citata pronuncia n. 304 del 1986, dove espressamente si afferma che le disposizioni statali del R.D.n. 639 del 1910, riferibili anche alle regioni indipendentemente dal richiamo contenuto nelle diverse disposizioni di legge regionali (trattandosi, tecnicamente, di un "rinvio improprio"), sono applicabili "soltanto ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto e, in particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Monza è manifestamente inammissibile, dal momento che la norma di legge regionale impugnata, per le medesime ragioni esposte nella sent. n.304 del 1986 e ricordate nella presente ordinanza, non trova applicazione nel giudizio a quo, per essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del R.D. n. 639 del 1910.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 "Disciplina dell'assistenza ospedaliera"), nella parte in cui modifica l'art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, sollevata dal Pretore di Monza, con l'ordinanza riportata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/07/93.