Ordinanza n. 304 del 1993

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ORDINANZA N. 304

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

che nell'ordinanza si lamenta la disparità del trattamento riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 2, comma, sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il giudice a quo impugna la disposizione dettata dall'art.24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), secondo cui "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento";

che erroneamente il giudice remittente individua nella disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa natura;

che la norma denunciata non incide nè sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex-parlamentari nè su quella delle pensioni e da essa quindi non può derivare la disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/07/93.