Ordinanza n. 303 del 1993

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ORDINANZA N. 303

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra Petricca Gildo Luigi e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Chieti, nel giudizio promosso da Petricca Gildo Luigi nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per il servizio militare prestato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, con ordinanza del 15 luglio 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993 (R.O. n. 85 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che i suddetti benefici operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello prestato in epoca successiva;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, limitando la valutazione del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un determinato periodo senza un ragionevole motivo, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed inoltre con quello di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento dell'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, osservando che l'attribuzione di effetti retroattivi ad una norma è rimessa alla discrezionalità del legislatore e che, comunque, la Corte ha già dichiarato non fondata la medesima questione (sentenza n.455 del 1992).

Considerato che la stessa questione è stata già ritenuta non fondata (sent. n. 455 del 1992) e manifestamente infondata (ord. n. 49 del 1993);

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt.3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/07/93.