Ordinanza n. 302 del 1993

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ORDINANZA N. 302

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

 

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n.27 di Bovolone il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. - dell'art.4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.412 nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;

 

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perchè introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;

 

inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);

 

che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;

 

che i tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;

 

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;

 

che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanza n.279 del 1993;

 

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, nè alcun diverso profilo prospettato;

 

che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

 

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

P.Q.M.

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/06/93.

 

Francesco Paolo CASVOLA, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 01/07/93.