Sentenza n. 267 del 1993

CONSULTA ONLINE

 

SENTENZA N. 267

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 1° aprile 1992, depositato in cancelleria il 9 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità) ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1992.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

uditi l'Avvocato Emilio Romanelli per la Regione Piemonte e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio delle attività di alta specialità), deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti sulla base degli artt. 117 e 118 della Costituzione, secondo l'attuazione a questi data dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

 

In particolare, la ricorrente ritiene lesive delle proprie attribuzioni:

 

a) la ricognizione effettuata nella disposizione di cui all'art.1 del decreto impugnato, per la quale nell'individuazione delle "alte specialità" è prevista anche l'attività "trapianti di organo", ivi compreso "il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto" (punto 7);

 

b) la disposizione contenuta nell'art. 5 (concernente l'individuazione delle "strutture di alta specialità" e "bacini d'utenza") che, al punto 8, prevede fra tali strutture - sottoposte alla regolamentazione statale - anche quella concernente il "coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del 13 luglio 1990";

 

c) le disposizioni contenute al punto 8 degli allegati "A" e "B", concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo.

 

Secondo la ricorrente, tali disposizioni interferirebbero con la disciplina normativa e la programmazione sul "coordinamento interregionale dei trapianti", in palese contrasto con il riparto delle competenze in materia sanitaria ed assistenziale, in base al quale, con specifico riferimento ai trapianti d'organo, spetterebbe alla regione la potestà di individuare i centri regionali o interregionali di riferimento per l'espletamento di tali attività (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990, di questa Corte): potestà che, del resto, ricorda la ricorrente, è stata esercitata nel 1981 attraverso la costituzione, presso l'Istituto di genetica medica dell'Università di Torino, del "Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilità", convenzionato, oltre che con l'Ospedale Maggiore di Torino, con l'Unità sanitaria locale di Aosta.

 

2.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato. Secondo l'Avvocatura dello Stato il decreto ministeriale impugnato avrebbe individuato fra le attività assistenziali di "alta specialità" il "coordinamento interregionale" dei prelievi, attribuendo ad esso compiti di livello ultraregionale, che, pertanto, non possono incidere sulle funzioni dei centri di riferimento (locali). Ciò appare chiaro, del resto, dal disposto contenuto nel secondo comma dell'art.2 del decreto impugnato, ove è detto che le strutture individuate "costituiscono centri di riferimento per l'intero servizio sanitario nazionale".

 

Da ciò deriva, conclude il resistente, che l'operata individuazione risponderebbe a una funzione di "coordinamento" delle attività dei vari centri di riferimento regionali, ai fini della più efficace realizzazione di scopi che riguardano l'intera collettività.

 

3.- Con una successiva memoria, la Regione Piemonte ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando la difesa svolta dall'Avvocatura dello Stato e ribadendo che, in base alle decisioni di questa Corte in materia di trapianti d'organo, non vi può essere dubbio che spetta alle regioni il potere di individuare i centri di riferimento regionali e interregionali.

 

Considerato in diritto

 

l.- La Regione Piemonte ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 (Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità), deducendo che gli artt. 1 e 5 e gli allegati A e B contenuti nello stesso decreto sono lesivi delle competenze attribuite alla regione in materia di assistenza sanitaria dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).

 

In particolare, la ricorrente contesta:

 

a) l'art. 1, n. 7, che, nell'individuare le attività di "alta specialità", vi ricomprende anche l'attività di trapianto di organo, incluso "il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto"; b) l'art. 5, n. 8, che, nell'individuare le strutture di "alta specialità" e i relativi bacini di utenza, ricomprende tra le prime anche il "coordinamento interregionale trapianti", rinviando la determinazione del bacino di utenza a un successivo decreto attuativo della legge 13 di attrezzature e di personale specificamente formato. E non v'è dubbio che il trapianto di organi presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge appena citato richiede per l'attribuzione della qualifica di "alta specialità".

 

Anche per quel che concerne il profilo relativo alla definizione della dotazione obbligatoria delle strutture di "alta specialiamente collegate", sia la definizione della "dotazione e specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità".

 

2.- Il ricorso non può essere accolto.

 

I profili di lesività delle proprie competenze prospettati dalla ricorrente muovono dalla considerazione che, avendo la legge n. 644 del 1975 attribuito alle regioni la potestà di individuare i centri regionali e interregionali di riferimento per i trapianti di organo, contrasterebbe con tale assegnazione di competenze un intervento dello Stato, come quello previsto dal decreto impugnato, volto a disciplinare i centri sopra indicati.

 

Siffatto assunto non può esser condiviso.

 

Questa Corte (v. sentenze nn. 467 e 550 del 1990) ha già affermato che nella materia esaminata la legge n. 644 del 1975 (art. 13) ha affidato alle regioni sia le competenze relative alla promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali di riferimento, aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il compimento del trapianto, sia i poteri concernenti le attività operative di organizzazione e di erogazione dei relativi servizi. Nè l'una, nè l'altra attribuzione risultano incise dal decreto ministeriale impugnato, poichè quest'ultimo, ancorchè con efficacia per ora limitata ai soli trapianti renali (art. 7, primo comma, seconda parte), provvede, in puntuale attuazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, per un verso, a includere nelle "alte specialità" i trapianti di organo e a ricomprendere nella relativa disciplina il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano ai fini del trapianto e, per altro verso, si limita a individuare la dotazione obbligatoria delle strutture di "alta specialità".

 

Più in particolare, per quel che concerne il primo dei profili appena detti, occorre osservare che gli artt. 1, n. 7, e 5, n. 8, del decreto impugnato non comportano alcuna lesione delle competenze regionali attinenti alla promozione della costituzione dei centri regionali o interregionali e alle conseguenti funzioni organizzative e operative, dal momento che l'inclusione in via generalizzata di questi ultimi tra le strutture di "alta specialità" non può riguardare in concreto altro che i centri costituiti su iniziativa delle regioni, ai sensi del ricordato art. 13 della legge n.644 del 1975. Quest'ultimo articolo, infatti, dev'esser coordinato con il già citato art. 5 della legge n. 595 del 1985, che affida al Ministro della sanità il compito di definire, con proprio decreto, l'elenco delle "alte specialità", vale a dire l'elenco di quelle attività di diagnosi, di cura e di riabilitazione che richiedono particolare impegno di qualificazione, di mezzi, di attrezzature e di personale specificamente formato. E non v'è dubbio che il trapianto di organi presenta tutte le caratteristiche che l'articolo di legge appena citato richiede per l'attribuzione della qualifica di "alta specialità".

 

Anche per quel che concerne il profilo relativo alla definizione Della dotazione obbligatoria delle strutture di "alta specialità", il decreto impugnato costituisce puntuale attuazione dell'art. 5 della legge n. 595 del 1985. Tale articolo, infatti, attribuisce al Ministro della sanità (comma terzo) il potere di fissare con proprio decreto: a) i requisiti minimi di personale, di attrezzature e di posti letto che le singole strutture, predisposte per l'esercizio delle attività di "alta specialità", debbono obbligatoriamente possedere; b) i collegamenti necessari con le attività specialistiche affini o complementari, che debbono esistere nella medesima struttura o nel presidio nel quale si trova inserita l'"alta specialità";

 

c) le caratteristiche di professionalità richieste per il personale.

 

Ebbene, gli allegati "A" e "B", annessi al decreto impugnato, disciplinano proprio gli oggetti indicati: il primo, infatti, individua le funzioni e le attività collegate all'"alta specialità" concernente il "coordinamento interregionale trapianto di organo"; il secondo, invece, definisce la "dotazione e specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento interregionale trapianti d'organo".

 

In definitiva, poichè le disposizioni del decreto ministeriale oggetto di censura costituiscono puntuale attuazione dell'art. 5 della legge n. 595 del 1985 - articolo che, secondo la sentenza n. 294 del 1986 di questa Corte, contiene le norme sul coordinamento del servizio sanitario dirette "ad assicurare l'eguale fruizione di date prestazioni sanitarie (quelle appunto di alta specialità) da parte di tutti i cittadini" - non si può nutrire alcun fondato dubbio sulla spettanza allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, delle attribuzioni in contestazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato:

 

a)il potere di individuare, con decreto del Ministro della sanità, i trapianti d'organo, incluso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto, fra le attività considerate di "alta specialità";

 

b) il potere di definire, con decreto del Ministro della sanità, la dotazione obbligatoria e le funzioni erogabili dalle strutture di alta specialità "trapianto d'organo", le attività affini e complementari ad essa obbligatoriamente collega te, nonchè "la dotazione e le specifiche particolari aggiuntive rispetto a quelle di base dei servizi analoghi, inerenti i posti letto, le tecnologie e le attrezzature delle strutture di alta specialità", relative al "coordinamento interregionale trapianti d'organo".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/06/93.