Ordinanza n. 264 del 1993

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ORDINANZA N. 264

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n. 46 del registro ammissibilità conflitti.

 

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione dello stesso approvata nella seduta del 18.3.1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen.Severino Citaristi per i capi relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti (artt. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659);

 

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler dichiarare:

 

1)che spettano al pubblico ministero la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover procedere;

 

2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate dal pubblico ministero;

 

e in conseguenza di ciò, di voler annullare i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta del Senato della Repubblica del 18.3.1993, con conseguente rinvio allo stesso organo per una nuova deliberazione;

 

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è inderogabilmente l'unico organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento alla ordinanza n. 16 del 1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;

 

che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che il Senato della Repubblica, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art.68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito con lo svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della Costituzione.

 

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

 

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione);

 

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

 

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronunzia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;

 

dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 01/06/93.