Ordinanza n. 256 del 1993

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ORDINANZA N. 256

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal Pretore di Enna - Sezione distaccata di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.8, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che il Pretore di Enna -Sezione distaccata di Piazza Armerina- nel procedimento penale a carico di Geraci Giuseppe ed altri, con ordinanza del 14 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1993 (R.O. n. 52 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, che proroga il termine di adeguamento degli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge e degli impianti di potabilizzazione ivi contemplati sino all'attuazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992;

 

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, essendo intervenuta la norma impugnata in una materia disciplinata da legge statale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e, per giunta, in fattispecie penalmente repressa.

 

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 167 del 1993) e che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna -Sezione distaccata di Piazza Armerina- con la ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GRECO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 27/05/93.