Ordinanza n. 253 del 1993

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ORDINANZA N. 253

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Franco Giosuè contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione di Franco Giosuè nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un giudizio per l'annullamento di provvedimento del Ministro della Difesa, con il quale era stata rigettata l'istanza formulata da tenente colonnello del ruolo ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'Esercito tendente ad ottenere la valutazione, ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello, alla stessa stregua degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

che il tribunale rimettente osserva che la disposizione citata - sulla cui base è stato legittimamente adottato il provvedimento reiettivo impugnato nel giudizio a quo - stabilisce che il grado di vertice degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli ad esaurimento - istituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574 - è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio della c.d. promozione alla vigilia di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che pertanto, stante il chiaro tenore letterale della norma, alla suddetta categoria di ufficiali è preclusa la possibilità di beneficiare nel corso del servizio di ulteriori avanzamenti di carriera;

che tale limitazione, ad avviso del tribunale, sarebbe illogica, nel raffronto con il complessivo quadro normativo concernente gli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento trattenuti in servizio con rapporto di impiego, quadro caratterizzato dalla progressiva sostanziale assimilazione tra i detti ufficiali e gli ufficiali in servizio permanente effettivo;

che, in particolare, mentre agli ufficiali di complemento del ruolo ad esaurimento erano applicabili, prima della legge n. 404 del 1990, le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ma con esclusione del diritto di precedenza al comando a favore degli ufficiali dei ruoli normali o speciali e con la limitazione della carriera al grado di tenente colonnello, l'art. 12, comma 1 della citata legge n. 404 del 1990 ha disposto il transito degli ufficiali del ruolo in questione dalla categoria del congedo (titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113) a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo (titolo III della medesima legge n. 113); con tale modifica - osserva il giudice rimettente - il legislatore avrebbe sostanzialmente equiparato gli obblighi ed oneri di servizio delle due categorie di ufficiali, cosicchè risulterebbe discriminatorio (per diverso trattamento di eguali situazioni) e lesivo del principio di imparzialità l'aver stabilito, con la norma denunziata, la preclusione al principale vantaggio che da quel transito di ruoli sarebbe potuto derivare, e cioé l'avanzamento di carriera oltre il grado di tenente colonnello;

che, inoltre, il giudice a quo sottolinea che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono stati trattenuti in servizio per le esigenze delle Forze Armate, e che il legislatore ha previsto ampliamenti dei ruoli normali destinati a coprire i vuoti che si andavano determinando man mano che interveniva il pensionamento degli ufficiali del ruolo ad esaurimento; segni, questi, rivelatori della ritenuta identità delle funzioni svolte dalle due categorie, e dunque della denunziata irrazionalità di una disciplina che opera una "distinzione penalizzante" all'interno di una categoria oramai riunificata anche sul piano del riconoscimento normativo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; e che, con deduzioni peraltro presentate fuori termine, Franco Giosuè, ricorrente nel giudizio a quo, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale.

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura erariale, il tribunale rimettente muove dall'assunto che per effetto del passaggio degli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento dalla categoria del congedo a quella del servizio permanente si sarebbe verificata la "soppressione" del detto ruolo, là dove l'effetto prodotto dall'art. 12 della legge n. 404 del 1990, oltre al disposto "transito" degli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente, è quello che sancisce che i ruoli ad esaurimento assumono la denominazione di "ruoli ad esaurimento in servizio permanente";

che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non si è verificata la "soppressione" dei ruoli ad esaurimento già istituiti con la legge n. 574 del 1980, nè la "riunificazione" di tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, bensì la confluenza nella categoria del servizio permanente di un ruolo, quello ad esaurimento, che continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normali e speciali già facenti parte della citata categoria;

che non puntuali risultano altresì le conseguenze, discendenti da quella premessa, ipotizzate dall'ordinanza di rimessione, in tema di asserita identità di funzioni e obblighi dei due ruoli posti a raffronto: se per un verso la generica equiparazione di obblighi di servizio discende dall'art.31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e non dalla norma sospettata di incostituzionalità, per altro verso, con il comma 5 della disposizione sottoposta a verifica di costituzionalità, è stato ribadito il diritto di precedenza al comando in favore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo rispetto agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento "transitati" nella categoria del servizio permanente;

che permangono quindi una distinzione dei ruoli e una diversificazione dei rispettivi obblighi, con specifico riguardo all'importante diritto alla precedenza del comando, tali da non consentire di affermare l'identità delle situazioni poste a raffronto; difetta, in tal modo, il presupposto essenziale della asserita violazione dei principi costituzionali invocati, essendo coerente con l'assetto dei due ruoli il permanere della diversità di valutazione, ai fini dello sviluppo della carriera, del tipo di reclutamento con cui gli ufficiali sono stati rispettivamente immessi in servizio, tenuto conto dell'indubbia maggiore selettività del reclutamento previsto per i ruoli normali e speciali in servizio permanente effettivo;

che la complessiva diversità delle situazioni considerate esclude la denunciata difformità dai parametri costituzionali invocati della differenziazione mantenuta, quanto alla progressione in carriera, tra i due ruoli, afferenti a situazioni disomogenee di stato giuridico (sent.n. 440 del 1992

; ord. n. 584 del 1988; sent. n. 224 del 1987) e quindi tali da far apparire non irragionevole la scelta del legislatore;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/05/93.