Ordinanza n. 245 del 1993

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ORDINANZA N. 245

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990),n.407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

 

Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo -volto alla restituzione del contributo, relativo al primo anno della sua attività di libero professionista, versato al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 14*, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 -, il Pretore di Fermo ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1992, questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al libero professionista la prova di aver percepito un reddito inferiore a quello minimo presunto per la determinazione del contributo sociale di malattia.

 

Considerato che, nel risolvere identica questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Lecce con ordinanza 30 novembre 1991 (richiamata dallo stesso Pretore di Fermo), questa Corte, con sentenza n. 256 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati, non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile.

 

Considerato che, per effetto della predetta pronuncia, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Fermo si appalesa manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/05/93.