Sentenza n. 227 del 1993

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SENTENZA N. 227

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti) e 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Recce Paolo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n.779 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.53, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di costituzione di Recce Paolo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

uditi l'avvocato Giuseppe Volpe per Recce Paolo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Nel corso di un giudizio promosso contro l'INADEL da Paolo Recce, cieco civile ex dipendente comunale, per ottenere la riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 4 agosto 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

 

a) in linea principale, del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, nella parte in cui prevede che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, sia utile ai soli fini del diritto alla pensione e non anche dell'indennità premio di servizio, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

 

b) in linea secondaria, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilità di riscatto oneroso ai fini dell'indennità premio di servizio anche dei detti periodi di contribuzione figurativa, con riferimento all'art. 3 Cost.

 

Osserva il remittente che l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 152 del 1968 considera utili ai fini dell'indennità premio di servizio gli stessi periodi computabili ai fini del diritto alla pensione, e quindi anche i periodi figurativi, mentre la norma impugnata, nel riconoscere quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, limita espressamente il beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva". Questa contraddizione violerebbe il principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.

 

Sotto un altro profilo, sarebbe pure violato il principio di eguaglianza in quanto i non vedenti impiegati alle dipendenze degli enti locali sono esclusi anche dalla possibilità di riscatto oneroso dei detti periodi figurativi ai fini dell'indennità di fine rapporto, ammessa invece per i non vedenti civili impiegati delle amministrazioni statali dal d.P.R. n. 1032 del 1973.

 

2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente sostenendo, in primo luogo, la possibilità di risolvere la questione in via interpretativa. In linea subordinata aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, concludendo per una dichiarazione di fondatezza della questione.

 

3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una dichiarazione in parte di inammissibilità, in parte di infondatezza.

 

La prima questione è inammissibile in quanto con essa si censura il merito di una scelta legislativa che non può essere ritenuta arbitraria ove si consideri che la norma denunciata ha introdotto un "beneficio". La seconda è infondata in ragione del principio, più volte affermato da questa Corte, che esclude l'ammissibilità di raffronti tra sistemi previdenziali diversi per dedurne violazioni del principio di eguaglianza.

 

Considerato in diritto

 

l. Dal Pretore di Pisa è sollevata questione di legittimità costituzionale:

 

a) in linea principale, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, nella parte in cui non consente che il beneficio di quattro mesi di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private, riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, possa essere fatto valere non solo ai fini del trattamento di pensione, ma anche ai fini dell'indennità premio di servizio;

 

b) in linea secondaria, con riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n.152, nella parte in cui non consente il riscatto a titolo oneroso dei detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'indennità premio di servizio.

 

2. La prima questione non è fondata.

 

L'inciso finale della disposizione impugnata, che limita il beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione", deroga, per i centralinisti telefonici ciechi dipendenti dagli enti locali, alla norma generale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, "si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione". La deroga è confermata dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, che, nell'estendere il beneficio "anche agli effetti dell'anzianità assi curativa", ne ha tenuto ferma la limitazione ai soli fini del trattamento pensionistico.

 

La norma non merita censure di irrazionalità. Anzitutto, trattandosi di un "beneficio", la sua misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità finanziarie.

 

In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968, di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparità di trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennità di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o, rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod.civ.) non prevede la computabilità del beneficio in discorso. I medesimi rilievi valgono ad escludere anche la pretesa violazione dell'art.38 Cost.

 

3. Infondata è pure la questione sub b).

 

Essa viene proposta in base al confronto del combinato disposto degli artt. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e 4 (recte 12) della legge n.152 del 1968 col combinato disposto degli artt. 15 del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1032 e 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, sulla previdenza per i dipendenti statali: il primo non prevede per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riscatto (a titolo oneroso) dei periodi di contribuzione figurativa, di cui si controverte, ai fini dell'indennità premio di servizio, mentre il secondo è interpretato dall'amministrazione del tesoro e dall'ENPAS nel senso di consentire la riscattabilità. Sarebbe perciò violato il principio di eguaglianza.

 

Va osservato in contrario che il confronto tra discipline appartenenti a sistemi previdenziali diversi può configurare una violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante disparità di trattamento tra le categorie di soggetti interessati e sia tale da inficiare di irrazionalità il trattamento previdenziale dell'una globalmente comparato con quello dell'altra (cfr. sentenze nn. 220 del 1988 e 430 del 1991).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.