Sentenza n. 216 del 1993

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SENTENZA N. 216

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23 (Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1992 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Spina Giovanni e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 29 luglio 1992 dal Pretore di Perugia - sezione distaccata di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Ceccarini Fabio e la Provincia di Perugia, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.43, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Spina Giovanni e della Provincia di Perugia nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l.l.- Nel corso di un procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del presidente della Provincia di Perugia per il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata per avere l'opponente navigato sul lago Trasimeno con una imbarcazione munita di motore a benzina di potenza fiscale superiore alla massima consentita (9 cavalli fiscali) dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il Pretore di Perugia, con ordinanza del 21 luglio 1992 (R.O. n. 556 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma.

Il giudice a quo, dopo aver premesso che il comma 2 del detto art. 5 deroga al limite dei 9 cavalli fiscali - stabilito in via generale dal comma 1 dello stesso articolo - per le sole imbarcazioni munite di motore diesel, consentendo la navigazione di queste ultime anche con potenza fiscale superiore, purchè la "potenza effettiva" massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non superi i 25 cavalli fiscali, dubita della legittimità costituzionale di detto articolo per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sostiene difatti che la disparità di trattamento, fra gli utenti di motori a benzina e quelli di motori diesel, "non sarebbe razionalmente giustificata" in relazione alle finalità della norma denunciata; finalità che, nei lavori preparatori, sono indicate nella salvaguardia della sicurezza della navigazione e dell'ambiente naturale e nel miglioramento dello sviluppo turistico della zona interessata. Estranea a quelle finalità sarebbe, secondo il rimettente, la potenza fiscale, prevista per i motori a benzina, dal momento che le conseguenze negative che si vogliono prevenire per l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo turistico possono derivare soltanto dalla potenza effettiva.

l.2. - Costituitasi in giudizio, la Provincia di Perugia ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di interesse dell'opponente nel giudizio a quo, non avendo questi impugnato dinanzi al giudice amministrativo un'ordinanza emanata dal Presidente della Provincia di Perugia che aveva disciplinato la materia nei termini poi recepiti nella norma denunciata.

La Provincia deduce, poi, l'infondatezza o addirittura la manifesta infondatezza della questione, sostenendo che le profonde differenze tecniche fra motori diesel e motori a benzina giustificano la diversità di disciplina, avendo il legislatore operato una scelta basata su valutazioni discrezionali d'ordine tecnico che, data la possibilità di manomissione dei motori a benzina dei quali può essere facilmente maggiorata la potenza, hanno sconsigliato dal poter fare riferimento per questi ultimi, come per i motori diesel, alla potenza effettiva.

Con successiva nota illustrativa la stessa Provincia di Perugia ha prospettato a questa Corte l'opportunità di una consulenza tecnica per accertamenti sulle diverse caratteristiche dei due tipi di motori.

l.3. - L'opponente nel giudizio a quo ha depositato una memoria ai fini della costituzione nel presente giudizio, ma oltre i termini prescritti dagli artt. 25, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.

l.4. - É intervenuto il Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito la inammissibilità della questione sotto due profili: a) perchè la disciplina prevista per i motori diesel, con riferimento alla potenza effettiva, è derogatoria rispetto a quella generale che fa riferimento alla potenza fiscale; b) perchè il giudice a quo, nel chiedere l'estensione ai motori a benzina della disciplina prevista per i motori diesel, formula un quesito d'ordine legislativo cui la Corte costituzionale non può dare risposta perchè riservato alla discrezionalità del legislatore.

Infondata per l'interveniente è, poi, la questione per motivi analoghi a quelli sostenuti dalla Provincia di Perugia.

2. - Con ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (R.O. 672 del 1992) in un altro procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione del Presidente della Provincia di Perugia per violazione del citato art. 5, comma 1, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23, il Pretore di Perugia, Sez. distaccata di Castiglione del Lago, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale.

Non si sono costituite in giudizio le parti, nè ha spiegato intervento la Regione Umbria.

Considerato in diritto

l. - Con due distinte ordinanze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della regione Umbria 19 luglio 1988, n. 23, il quale ammette alla navigazione sul Lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore della potenza massima di 9 cavalli fiscali, diversamente da quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 5, il quale consente l'uso dei motori diesel, di potenza superiore ai 9 cavalli fiscali, purchè la potenza effettiva massima non superi i 25 cavalli effettivi. Tale disparità di trattamento, fra imbarcazioni con motori a benzina ed imbarcazioni con motore diesel, sarebbe irragionevole in relazione alle finalità della disciplina che, come risulta dai lavori preparatori, è ispirata ad esigenze di tutela ambientale, di sviluppo turistico e di sicurezza della navigazione - per il perseguimento delle quali dovrebbe avere rilievo solo la potenza effettiva - e dovrebbe quindi essere eliminata riconducendo anche le imbarcazioni con motori a benzina (comma 1) nella disciplina prevista per i soli motori diesel (comma 2).

2.- Stante l'identità della questione i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia.

3. - Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta - relativamente alla ordinanza del Pretore di _Perugia (R.O. n. 556 del 1992) - dalla Provincia di Perugia. É difatti ininfluente che l'opponente non abbia impugnato l'ordinanza del Presidente della Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23 del 1988, poichè il giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio a quo della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della rilevanza della questione.

4.- Deve essere invece condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Umbria interveniente, sotto il profilo del carattere derogatorio della norma assunta a parametro di raffronto.

Come è stato posto in evidenza dalla difesa della Regione stessa, la norma denunciata è frutto di una valutazione discrezionale d'ordine tecnico del legislatore, riferita alle caratteristiche proprie dei motori a benzina, diverse da quelle dei motori diesel. Il comma 2 dell'art. 5 costituisce perciò una deroga prevista per le imbarcazioni con motori diesel rispetto alla prescrizione di carattere generale contenuta nel comma 1 (cioé la norma denunciata), che ammette alla navigazione sul lago Trasimeno le imbarcazioni aventi motore con potenza massima di 9 cavalli fiscali. Il carattere derogatorio del comma 2 cit. impedisce che esso possa essere assunto come termine di paragone per censurare la disciplina generale del comma 1, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, sent. n. 383 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 luglio 1988 n. 23 (Disciplina della navigazione sul lago Trasimeno) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Perugia e dal Pretore di Perugia- sezione distaccata di Castiglione del Lago, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 05/05/93.