Sentenza n. 209 del 1993

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SENTENZA N. 209

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Corticelli Patrizia e l'INADEL, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale , dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia;

 

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

 

udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Patrizia Corticelli, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia, e ciò ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio.

 

2.- La medesima questione era stata già sollevata dallo stesso Pretore con ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto la restituzione degli atti, non avendo il giudice a quo considerato lo jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n.274, la quale all'art. 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.

 

In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del Pretore, premesso che la nuova norma ricordata dalla Corte costituzionale, avendo efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, non esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale già sollevata, la riproponeva a questa Corte.

 

3.- Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

 

Considerato in diritto

 

l.- Viene proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art.69, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

 

2.- Già questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze nn.133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n. 1016 del 1988 e più recentemente n. 178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art. 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera. Non sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.

 

3.- Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti pronunce, deve dichiararsi la illegittimità della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al "fine speciale" del diploma di logopedia, richiesto per occupare quei posti di lavoro, e va precisato quanto dispone il citato art.6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioé che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea.

 

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice a quo esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli en ti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 03/05/93.