Sentenza n. 201 del 1993

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SENTENZA N. 201

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Marini Pietro e la Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperativa "San Giorgio" ed altri, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

l. Con ordinanza del 16 luglio 1992, la Sezione fallimentare del Tribunale di Genova - chiamata a pronunziarsi sulla impugnazione, di taluni crediti ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa S. Giorgio r.l., proposta, ex art. 209 L.F., da altro creditore chirografario della stessa cooperativa - ha ritenuto rilevante (in quanto dalla sua soluzione dipendeva, nella specie, la tempestività ed ammissibilità della suddetta impugnazione) e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale del richiamato art.209 L.F., "nella parte" appunto "in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre la impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati" 2. In questo giudizio non vi è stata costituzione di parti, nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. La Corte è chiamata a verificare se l'art. 209, comma secondo L.F. contrasti con gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi [nella liquidazione coatta amministrativa] decorra dalla data del deposito, in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario debba dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati": così come viceversa ora disposto dallo stesso art. 209 con riguardo alla "opposizione" dei creditori esclusi od ammessi con riserva, a seguito della già intervenuta parziale declaratoria di incostituzionalità di detta norma, di cui alla sentenza 2 dicembre 1980 n. 155; e dagli artt. 98 e 100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di fallimento, per i quali le analoghe "impugnazione" ed "opposizione" dei creditori decorrono - ora - dalla data di ricezione della notizia del deposito dello stato passivo, in virtù della correlativa reductio ad legitimitatem operata con la sentenza n. 102 del 22 aprile 1986.

2. La questione è fondata.

Ricorrono infatti, nella specie, quelle stesse esigenze di effettività della difesa e garanzia del giusto processo che già hanno indotto questa Corte a dichiarare illegittima la decorrenza - dal deposito dello stato passivo in luogo che dalla correlativa comunicazione agli interessati - dell'identico termine (di quindici giorni) stabilito dall'art. 100 per l'analoga "impugnazione" dei crediti ammessi nella procedura fallimentare e dagli artt. 98 e 209 L.F., per l'<<opposizione>> dei creditori esclusi od ammessi con riserva (rispettivamente nella procedura fallimentare ed in quella di liquidazione coatta), con le ricordate sentenze nn.155/1980 e 102/1986.

Va quindi dichiarata l'incostituzionalità del comma secondo del predetto art. 209 L.F. anche nella parte ora denunciata (che attiene alla "impugnazione" di ciascun creditore avverso l'elenco dei crediti ammessi, nella liquidazione coatta amministrativa) nei sensi appunto prospettati dal giudice a quo e che valgono a porre la norma stessa in sintonia con quanto parallelamente disposto (per la procedura fallimentare) dal precedente art. 100 nel testo risultante dalla citata sentenza 102/1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/04/93.