SENTENZA N. 201
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimitą costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare),
promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Marini Pietro e la Liquidazione Coatta
Amministrativa Cooperativa "San Giorgio" ed altri, iscritta al n. 674
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito
nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato
Granata;
Ritenuto in fatto
l. Con
ordinanza del 16 luglio 1992, la Sezione fallimentare del Tribunale di Genova -
chiamata a pronunziarsi sulla impugnazione, di taluni crediti ammessi al
passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa S. Giorgio r.l., proposta, ex art. 209 L.F., da altro creditore
chirografario della stessa cooperativa - ha ritenuto rilevante (in quanto dalla
sua soluzione dipendeva, nella specie, la tempestivitą ed ammissibilitą della
suddetta impugnazione) e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.
3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - onde ha
sollevato - questione incidentale di legittimitą costituzionale del richiamato
art.209 L.F., "nella parte" appunto "in cui prevede che il
termine di quindici giorni per proporre la impugnazione dei crediti ammessi
decorre dalla data del deposito in cancelleria, da parte del Commissario
liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichč
da quella di ricezione della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai
singoli interessati" 2. In questo giudizio non vi č stata costituzione di
parti, nč intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato in diritto
l. La
Corte č chiamata a verificare se l'art. 209, comma secondo L.F. contrasti con
gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione nella parte in
cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti
ammessi [nella liquidazione coatta amministrativa] decorra dalla data del
deposito, in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei
crediti medesimi, anzichč da quella di ricezione
della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso
Commissario debba dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli
interessati": cosģ come viceversa ora disposto dallo stesso art. 209 con
riguardo alla "opposizione" dei creditori esclusi od ammessi con
riserva, a seguito della gią intervenuta parziale declaratoria di
incostituzionalitą di detta norma, di cui alla sentenza 2 dicembre 1980 n. 155; e
dagli artt. 98 e 100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in
tema di fallimento, per i quali le analoghe "impugnazione" ed
"opposizione" dei creditori decorrono - ora - dalla data di ricezione
della notizia del deposito dello stato passivo, in virtł della correlativa
reductio ad legitimitatem operata con la sentenza n. 102
del 22 aprile 1986.
2. La
questione č fondata.
Ricorrono
infatti, nella specie, quelle stesse esigenze di effettivitą della difesa e
garanzia del giusto processo che gią hanno indotto questa Corte a dichiarare
illegittima la decorrenza - dal deposito dello stato passivo in luogo che dalla
correlativa comunicazione agli interessati - dell'identico termine (di quindici
giorni) stabilito dall'art. 100 per l'analoga "impugnazione" dei
crediti ammessi nella procedura fallimentare e dagli artt. 98 e 209 L.F., per
l'<<opposizione>> dei creditori esclusi od ammessi con riserva
(rispettivamente nella procedura fallimentare ed in quella di liquidazione
coatta), con le ricordate sentenze nn.155/1980 e 102/1986.
Va quindi
dichiarata l'incostituzionalitą del comma secondo del predetto art. 209 L.F.
anche nella parte ora denunciata (che attiene alla "impugnazione" di
ciascun creditore avverso l'elenco dei crediti ammessi, nella liquidazione
coatta amministrativa) nei sensi appunto prospettati dal giudice a quo e che
valgono a porre la norma stessa in sintonia con quanto parallelamente disposto
(per la procedura fallimentare) dal precedente art. 100 nel testo risultante
dalla citata sentenza
102/1986.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimitą costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella
parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione
dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte
del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichč da quella di ricezione della lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia
dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.
Cosģ
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21/04/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato
GRANATA, Redattore
Depositata
in cancelleria il 29/04/93.