SENTENZA N. 199
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Presidente
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv.
Mauro FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof.
Enzo CHELI
Dott.
Renato GRANATA
Prof.
Giuliano VASSALLI
Prof.
Francesco GUIZZI
Prof.
Cesare MIRABELLI
Prof.
Fernando SANTOSUOSSO
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348
del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento
per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992
dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Ruscica
Sebastiano, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1992.
Visti gli
atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine
degli Architetti della provincia di Treviso, nonchè
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano
Vassalli;
uditi gli
avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo Colacino
per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per
l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato
Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
l. Nel
corso di un procedimento penale promosso per il reato di abusivo esercizio
della professione "di ingegnere e/o architetto", il Pretore di
Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
"combinato disposto" degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra),
assumendo a parametro gli artt. 25 e 27 della Costituzione "per contrasto
con i principi di riserva di legge in materia penale, di tassatività della
fattispecie penale e di personalità della responsabilità penale".
Osserva
il giudice a quo che, costituendo l'art. 348 c.p. una ipotesi riconducibile
alla categoria delle cosiddette norme penali in bianco, nel caso di specie il
precetto del reato di esercizio abusivo della professione va rinvenuto
nell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n.274 che, alle lettere l) ed
m), individua le opere la cui progettazione e direzione rientra nei limiti
dell'esercizio professionale di geometra.
Tenuto
conto che quest'ultima disciplina è contenuta in un atto privo di forza di
legge e considerato che la individuazione del precetto sanzionato dalla legge
penale ad opera di fonti normative non di rango primario è stata ritenuta da
questa Corte compatibile con il principio della riserva di legge in materia
penale allorchè i presupposti, il carattere, il
contenuto ed i limiti dell'atto amministrativo contenente il precetto siano
prefissati dalla legge in modo da assicurare un efficace controllo incidentale
di legittimità, il rimettente contesta che simili postulati possano ritenersi
integrati nella ipotesi di specie.
Posto,
infatti, che il divieto sancito dall'art. 348 c.p. assume concretezza solo
facendo riferimento alle disposizioni dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del
1929, finisce per risultare carente una "norma di legge che indichi con
sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti ai quali devesi attenere l'Autorità Amministrativa nel disciplinare
l'ambito di esercizio della professione di geometra (e così nel vietare gli
atti eccedenti tale ambito professionale)".
Nè maggiore concretezza è
possibile desumere dalla legge "delegante" 24 giugno 1923, n. 1395,
la quale ha lasciato libera l'autorità amministrativa di fissare il limite
della competenza professionale del geometra e di modificarne la portata,
risultando in tal modo violati i principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 282 del
1990.
Il
principio di determinatezza, inoltre, sarebbe vulnerato anche per la genericità
dei criteri che l'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 enuncia in tema di
"modestia" della costruzione che rientra nelle attribuzioni
professionali del geometra; una genericità, d'altra parte, che, rileva il
giudice a quo, non ha consentito alla giurisprudenza di pervenire a risultati
univoci circa i parametri (quantitativo, economico o qualitativo) alla cui
stregua una determinata costruzione possa o meno ritenersi modesta. Le norme
impugnate contrasterebbero, poi, anche con il principio di cui all'art. 27,
primo comma, della Costituzione, in quanto, osserva il rimettente, è proprio la
indeterminatezza del precetto a non consentire "alla norma penale di
esplicare le proprie funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del
reo, e rieducativa del condannato".
Conclusivamente
il giudice a quo rileva che, pur avendo questa Corte dichiarato inammissibile
con ordinanza n.
219 del 1983 una questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929, trattandosi di un atto non avente forza di
legge, è tuttavia da ritenere che spetti alla Corte controllare tale norma
regolamentare "ove quest'ultima costituisca - come nella specie - parte
integrante di una norma di legge penale, siccome richiamata nell'art.348 c.p.
per effetto del noto meccanismo delle <norme penali in bianco>".
2. É
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile.
Osserva,
infatti, l'Avvocatura che questa Corte ha già dichiarato inammissibile - con ordinanza n. 219
del 1983 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929 in quanto atto non avente forza di legge, nè a diverse soluzioni può indurre il richiamo all'art.348
c.p., trattandosi di un richiamo "assolutamente formale, atteso che i
rilievi critici riguardano, non già la norma incriminatrice penale, ma
esclusivamente la norma regolamentare".
3. Con
atto depositato il 20 ottobre 1992 si è costituita la difesa dell'imputato per
sostenere la fondatezza della questione.
Aderendo
alle considerazioni svolte nella ordinanza di rimessione, la difesa
dell'imputato ribadisce che la norma regolamentare enunciata nell'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929 integra il precetto contenuto nell'art. 348 c.p.,
in quanto alla prima occorre fare riferimento per verificare se la condotta sia
o meno penalmente rilevante. Da qui la violazione del principio della riserva
di legge, posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonchè la "violazione del principio di legalità (e cioé della tassatività della previsione normativa in
materia penale)", stante l'indeterminatezza del criterio in base al quale
vengono individuati i limiti della competenza professionale del tecnico
diplomato.
Osserva,
infine, la difesa dell'imputato che una questione di costituzionalità può porsi
solo in quanto l'art. 348 c.p. sanziona una condotta che si qualifica come
illecita in relazione ad una norma regolamentare assunta ad elemento
integrativo della norma penale: sicchè, "la
declaratoria di illegittimità dovrebbe investire proprio la norma regolamentare
in questione, elevata al rango di norma primaria in virtù della sua
compenetrazione con il precetto posto dalla legge penale".
4. Si è
altresì costituito l'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso per
dedurre la non fondatezza della questione oggetto del presente giudizio.
L'interveniente
osserva, anzitutto, come non sia del tutto certa la natura regolamentare del
regio decreto n. 274 del 1929, giacchè, ove non si
ritenga che l'art. 1 della legge n.144 del 1949 abbia attribuito al primo atto
natura di fonte primaria, resta il fatto che la legge n. 100 del 1926 era
attributiva al Governo della potestà legislativa ordinaria. Nel merito si
rileva che, attraverso una lettura "combinata" del regio decreto n.
274 del 1929 con la legge n. 144 del 1949 e tenendo conto delle disposizioni
"contigue" che riguardano la professione degli ingegneri e degli
architetti, può pervenirsi ad una definizione sufficientemente circoscritta
dell'area riservata ai geometri che consente di ritenere infondata la
questione, richiamandosi a tal riguardo i principi che, in tema di
interpretazione delle norme, questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 280 del
1992.
Con
memoria dell'8 febbraio 1993, il medesimo Consiglio dell'Ordine degli
Architetti, dopo aver richiamato i principi affermati da questa Corte in tema
di "classi professionali" nella sentenza n. 380 del
1992, ha osservato che la competenza dei geometri assume carattere
residuale rispetto a quella degli ingegneri ed architetti. Essendo quest'ultima
regolata dalla legge n. 1395 del 1923, la disciplina dettata dal regio decreto
n. 274 del 1929 si pone dunque come fonte residuale, avendo la materia
rinvenuto una sua delimitazione "in positivo" nella citata legge del
1923.
Considerato in diritto
l. Il
Pretore di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 25 e 27 della
Costituzione, della legittimità del "combinato disposto" degli artt.
348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
(Regolamento per la professione di geometra).
Il quadro
normativo così complessivamente devoluto al giudizio di questa Corte è
investito da tre distinte censure, che a loro volta consentono di scomporre il petitum che il giudice a quo fa mostra di perseguire,
malgrado l'impugnativa risulti essere formalmente volta alla caducazione non delle
distinte ed eterogenee disposizioni oggetto di cumulativa doglianza, ma della
risultante normativa che scaturisce dal reciproco combinarsi tra loro. Viene
infatti denunciata, anzitutto, la violazione del principio di riserva di legge
in materia pena le, in quanto, posto che per fare acquisire concretezza al
divieto contenuto nell'art. 348 del codice penale è necessario riferirsi alle
disposizioni dettate dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, vale a
dire ad una fonte di "rango secondario", mancherebbe nella specie una
"norma di legge che indichi con sufficiente specificazione i presupposti,
i caratteri ed i limiti ai quali devesi attenere
l'autorità amministrativa nel disciplinare l'àmbito di esercizio della
professione di geometra (e così nel vietare gli atti eccedenti tale ambito
professionale)".
La
disciplina impugnata contrasterebbe, poi, con il principio di tassatività
sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto
l'espressione "modesta costruzione", che individua i limiti
professionali del geometra a norma dell'art.16 del regio decreto n. 274 del
1929, è ritenuta dal giudice a quo "generica ed indeterminata", al
punto da aver impedito, secondo il medesimo giudice, il conseguimento di
univoci responsi giurisprudenziali circa i criteri alla cui stregua assegnare
"concretezza" al concetto che quella locuzione ha inteso esprimere.
Da ciò il rimettente desume, quale ultimo profilo di illegittimità, la
violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, giacchè
l'integrazione del reato previsto dall'art.348 del codice penale con il
"parametro indeterminato" contenuto nell'art. 16 del regio decreto n.
274 del 1929, non consentirebbe "alla norma penale di esplicare le proprie
funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e rieducativa
del condannato".
2. La
difesa dello Stato, prescindendo da valutazioni sul merito, si è limitata a
contestare pregiudizialmente, nel proprio atto di intervento, l'ammissibilità
della questione.
Rileva
infatti l'Avvocatura che questa Corte ha già avuto modo di dichiarare con l'ordinanza n. 219
del 1983, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, in quanto norma
non contenuta in un atto avente forza di legge; nè a
diverse conclusioni - osserva l'interveniente - è possibile pervenire in virtù
del richiamo che l'ordinanza remissiva opera all'art. 348 del codice penale,
trattandosi di un richiamo "assolutamente formale", giacchè le censure mosse dal giudice a quo riguardano
"non già la norma incriminatrice penale, ma esclusivamente la norma
regolamentare".
3. Ai
fini della delibazione della pregiudiziale che l'Avvocatura dello Stato solleva
in punto di ammissibilità, occorre pertanto esaminare se la questione che forma
oggetto del presente giudizio possa ritenersi effettivamente circoscritta ai
profili di illegittimità costituzionale che affliggerebbero il più volte
richiamato regio decreto n. 274 del 1929, o se, invece, il thema
decidendum che il giudice a quo ha inteso tracciare e
devolvere all'esame di questa Corte comporti la necessità di scandire, nelle
singole componenti normative, il dubbio di costituzionalità che il rimettente
profila in rapporto alle diverse disposizioni "combina te" fra loro. L'analisi
del petitum e la conseguente possibilità di enucleare
distinti quesiti che prendono autonomamente in considerazione tanto l'art. 348
del codice penale che l'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, svela però
subito l'infondatezza della eccezione di inammissibilità, che l'Avvocatura al
contrario sostiene proprio sul presupposto del rilievo esclusivo che la fonte
regolamentare assumerebbe nel quadro delle censure prospettate dal giudice a
quo.
Il
rimettente pone infatti a fondamento dei propri dubbi di legittimità
costituzionale la circostanza che, rappresentando l'art.348 del codice penale
una ipotesi di norma penale in bianco, il relativo precetto resterebbe
integrato dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, vale a dire da una
fonte non primaria inidonea a soddisfare il principio di legalità in materia
penale. A differenza di quanto opina l'Avvocatura, dunque, il vi zio denunciato
si riferisce direttamente alla disposizione penale, ancorchè
la censura sia prospettata come conseguenza della correlazione che tale norma
presenta con la disposizione regolamentare, la quale, a sua volta, fungerebbe
da elemento integrativo della fattispecie. Dalla premessa di cui si è detto il
rimettente trae, poi, l'ulteriore censura di indeterminatezza che vizierebbe,
nell'ipotesi di specie, il reato previsto dall'art. 348 del codice penale:
posto, infatti, che è la stessa fonte regolamentare a stabilire i limiti
professionali del geometra e poichè tali limiti sono
individuati solo attraverso espressioni generi che quali "modeste
costruzioni civili", sarebbe lo stesso precetto penale a non potersi dire
, secondo il giudice a quo, adeguatamente definito nei suoi elementi
tipizzanti. Ancora una volta, pertanto, la questione che il rimettente
sottopone all'esame di questa Corte non è intesa a travolgere il solo art. 16
del regio decreto n. 274 del 1929, ma anche il reato di esercizio abusivo della
professione, sia pure nel circoscritto ambito di cui innanzi si è detto.
Alle
medesime conclusioni è infine possibile pervenire anche per ciò che concerne il
terzo pro filo di illegittimità che il rimettente desume sempre dalla asserita
indeterminatezza del parametro che integrerebbe la fattispecie sanzionatoria, e
che impedirebbe alla norma penale di svolgere la propria funzione sanzionatoria
e rieducativa. Se l'indeterminatezza, infatti, è dedotta con specifico
riferimento alla norma che disciplina il contenuto e i limiti della professione
del geometra, il contrasto con l'art. 27 della Costituzione non può che
riguardare, secondo la prospettiva del giudice a quo, il precetto penale e,
quindi, la norma che, per essere "in bianco", a quella disciplina
deve necessariamente riferirsi per assumere effettiva concretezza.
4.
L'esame del quesito, dunque, comporta la verifica differenziata delle singole
censure, in rapporto a ciascuna delle componenti normative che il giudice
rimettente ha, invece, composto come oggetto unitario della questione. Sicchè, dovendosi il controllo di costituzionalità volgere
all'esame separato della norma penale e di quella regolamentare che della prima
costituirebbe elemento integrativo, occorrerà necessariamente prendere le mosse
dalla prima, potendosi solo su questa profilare, per quel che si dirà, un
apprezzamento del merito.
Al nucleo
della tesi sostenuta dal Pretore di Treviso sta l'assunto che il delitto di
esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 del codice penale,
integra una ipotesi di norma penale in bianco la quale, postulando per sua
stessa natura l'esistenza di una diversa fonte normativa destinata a riempire
di contenuto precettivo la fattispecie incriminatrice, finisce per operare alla
stregua di una previsione "di rinvio" che in tanto può ritenersi
rispettosa del principio di legalità, in quanto la fonte extrapenale
che disciplina l'esercizio della professione rinvenga anch'essa nella legge
sufficiente specificazione circa i relativi presupposti, caratteri e limiti.
Dovendosi
ancora una volta "prescindere dal problema dogmatico sulla natura
giuridica della norma penale in bianco" (v. sentenza n.58 del
1975), e fermi restando i principii che questa Corte ha reiteratamente
avuto modo di affermare in ordine alla natura ed alla portata del principio di
legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione, occorrerà allora verificare
preliminarmente se sia o meno corretto l'assunto che configura l'art.348 del
codice penale quale norma priva di qualsivoglia autonomia precettiva e, come
tale, destinata ad operare nell'ordinamento in "simbiotica"
concorrenza con le disposizioni extrapenali che
disciplinano le professioni il cui abusivo esercizio "esaurisce" il
precetto, assoggettando a pena la relativa condotta.
Solo se
tale premessa fosse condivisibile, infatti, si porrebbe un problema di
"legalità" della fonte del potere amministrativo quando incide sulla
disciplina di determinate professioni, giacchè
soltanto in quel caso potrebbe correttamente affermarsi che è la stessa
configurazione del fatto penalmente determinato a dipendere, nella sua concreta
tipizzazione, dal mutevole atteggiarsi di un potere diverso da quello
legislativo. Ma è proprio sulla fondatezza di una simile premessa, che pure il
giudice a quo deduce come assiomatica, che debbono formularsi le più ampie
riserve. L'art. 348 del codice penale, infatti, lungi dall'operare un meccanico
rinvio ad altre fonti dell'ordinamento quali elementi strutturali del precetto,
delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali.
Il fatto costitutivo del reato, infatti, assume i connotati della
antigiuridicità attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti mediante i
quali "abusivamente" viene esercitata una determinata professione per
la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Ciò
significa che il provvedimento abilitativo non integra, in sè
e per sè, un elemento che "positivamente"
si iscrive nella struttura della fattispecie, la quale, dunque, non potrebbe
vivere senza di esso, ma rappresenta, al contrario, il presupposto che "in
negativo" condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine
all'esercizio di quella specifica professione, qualificandone la condotta come
abusiva e, perciò stesso, illecita. L'abilitazione, quindi, più che fungere da
elemento scriminante che esclude l'antigiuridicità di una condotta formalmente
sussumibile nel modello legale delineato dalla norma incriminatrice, opera
quale condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto, nella sua
stessa materialità, alla figura astratta delineata dal legislatore. D'altra
parte, che lo Stato prescriva, in funzione della tutela di interessi generali,
una speciale abilitazione per l'esercizio di determinate professioni, è
fenomeno che, a ben guardare, non si discosta da quell'ampia gamma di
situazioni in cui provvedimenti di natura abilitativa od autorizzatoria
incidono su posizioni soggettive qualificate, determinando l'applicabilità di
sanzioni penali nelle ipotesi in cui i limiti propri di quelle posizioni
soggettive non siano stati rispettati. Ma se la condotta non abilitata o non
autorizzata ben può essere ritenuta illecita in quanto tale, essendo a tal fine
sufficiente il contenuto prescrittivo offerto dal precetto penale, non v'è
ragione per dubitare che anche l'art. 348 del codice penale descriva una
fattispecie perfetta in tutti i suoi connotati tipizzanti, senza doversi
necessariamente evocare, quale ulteriore elemento descrittivo del fatto,
l'esatta natura, il contenuto ed i limiti dello specifico provvedimento con il
quale una determinata persona è abilitata ad esercitare una certa professione.
Non può quindi condividersi la tesi del rimettente secondo la quale
occorrerebbe assegnare valore precettivo alle disposizioni dettate dall'art. 16
del regio decreto 274 del 1929 in quanto indispensabili "al fine di far
acquisire concretezza al divieto contenuto nell'art.348" del codice
penale, giacchè ciò che la norma penale individua
come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie è
l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio
della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna
abilitazione, non rifluiscono - come ritiene il giudice a quo - all'interno
della struttura del fatto tipico, ma costituiscono null'altro che un
presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso.
Una volta
riconosciuta "l'autosufficienza precettiva" della fattispecie
incriminatrice delineata dall'art. 348 del codice penale, ne consegue, quindi,
l'infondatezza del dubbio di legittimità che il Pretore di Treviso ha sollevato
deducendo la violazione del principio di "riserva di legge" in
materia penale. Per le medesime ragioni, d'altra parte, non fondati devono
ritenersi anche gli ulteriori profili di illegittimità che il giudice a quo
solleva lamentando la violazione del principio "di tassatività della
fattispecie penale e di personalità della responsabilità penale", giacchè entrambe le censure si fondano sull'erroneo
presupposto di ritenere che i parametri non sufficientemente precisi che è
possibile desumere dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 inciderebbero
negativamente sulla determinatezza del precetto, per essere, essi stessi,
elementi normativi della fattispecie.
Una volta
esclusa, infatti, l'immediata interferenza di quei parametri sulla
conformazione del modello legale tracciato dalla fattispecie incriminatrice,
neppure una loro eventuale genericità può ritenersi un fattore in sè idoneo ad incrinare la determinatezza del fatto-reato
descritto dall'art. 348 del codice penale, considerato fra l'altro che la
portata precettiva della norma è tale che, ove il soggetto attivo sia privo di
qualsiasi abilitazione professionale, i parametri che tracciano i confini tra le
diverse abilitazioni finiscono per non rivestire rilievo alcuno ai fini
dell'accertamento della antigiuridicità della condotta.
5.
Enucleati dal quesito sollevato dal giudice a quo i profili di legittimità
costituzionale riguardanti l'art. 348 del codice penale e dissolti i relativi
dubbi per le ragioni di cui si è detto, non resta, dunque, che affrontare i
vizi che il rimettente denuncia a margine dell'art. 16 del più volte citato
regio decreto n. 274 del 1929. A tal riguardo, il Pretore rimettente fa mostra
di essere ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte che ha in più
occasioni escluso la possibilità di sottoporre a giudizio di costituzionalità
le disposizioni del menzionato regio decreto, per essere le stesse contenute in
un atto non avente forza di legge (v. sentenza n. 16 del
1975 e ordinanze
n. 219 del 1983 e n. 326 del 1992);
ed è, anzi, proprio per superare una simile pregiudiziale - puntualmente
eccepita dall'Avvocatura - che il giudice a quo, come si è detto, ha censurato
il "combinato disposto" dell'art. 348 del codice penale e della norma
regolamentare più volte richiamata, facendo leva sul presupposto che
quest'ultima norma costituirebbe, nella specie, "parte integrante di una
norma di legge penale", in quanto richiamata dall'art.348 c.p. per effetto
del "meccanismo delle norme penali in bianco".
Affermazioni,
queste, che trovano eco anche nella tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato,
la quale finisce per ammettere, nella memoria di costituzione, che la
possibilità di sindacare in sede di giudizio di costituzionalità la norma
regolamentare di cui si è detto sussiste solo nei limiti in cui si ritenga che
tale norma sia "elevata al rango di norma primaria in virtù della sua
compenetrazione con il precetto posto dalla legge penale".
Dovendosi
però scomporre nelle singole previsioni normative il "combinato
disposto" che il rimettente cumulativamente devolve quale oggetto del
presente giudizio, l'epilogo della questione relativa all'art.16 del regio
decreto n. 274 del 1929 non può che essere quello della inammissibilità,
difettando qualsiasi valido argomento per discostarsi dalle precedenti pronunce
che questa Corte ha avuto modo di adottare sull'argomento. Caduta, infatti, la
premessa di ritenere norma penale e disposizione regolamentare come aspetti
interagenti di un fenomeno normativo unitario, e svelata, di conseguenza,
l'infondatezza della tesi secondo la quale l'integrazione del precetto ad opera
della norma regolamentare consentirebbe a quest'ultima di assurgere ad un
livello superiore nella gerarchia delle fonti, residua l'ormai
"isolata" disposizione dettata dall'art. 16 del citato regio decreto,
la quale non può essere per sua stessa natura assoggettata a controllo di
costituzionalità in questa sede, in quanto, al pari di qualsiasi norma
regolamentare e come per ogni altro atto amministrativo, il riscontro della sua
legittimità costituzionale è riservato a qualsiasi giudice chiamato ad
applicarla e può condurre alla sua disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa
(v. sentenza n.
16 del 1975).
Neppure
può essere accolta la tesi, sostenuta dall'ordine degli Architetti della
Provincia di Treviso, secondo la quale i richiami al regio decreto n. 274 del 1929,
contenuti nella legge 2 marzo 1949, n.144 (Approvazione della tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali dei geometri) varrebbero ad attribuire
al regio decreto stesso natura di fonte primaria.
Se,
infatti, può essere senz'altro condiviso l'assunto che la legge n.144 del 1949
rappresenti un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le
competenze professionali dei geometri e che, quindi, sotto tale profilo ben
possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate
dal regolamento, non può tuttavia ammettersi che il generico richiamo enunciato
nell'art. 1 della legge n. 144 del 1949 a talune norme del regio decreto n. 274
del 1929, operato al solo fine di individuare "l'oggetto" della
tariffa professionale, valga di per sè ad assegnare
veste e forza legislativa al medesimo regio decreto. A ciò è di evidente
ostacolo, infatti, non solo e non tanto la specifica e circoscritta funzione
del richiamo che la legge ha operato al regolamento, quanto, soprattutto, la
mancanza di univoci elementi alla stregua dei quali ipotizzare che la legge n.
144 del 1949 abbia effettivamente inteso "trasfondere" nel corpo
dello stesso provvedimento legislativo il regolamento professionale del 1929,
tuttora vigente.
D'altra
parte, la censura che, alla stregua delle prospettazioni del rimettente e degli
stessi interventori, costituisce il vero nucleo della
questione, vale a dire la genericità del parametro della modestia della
costruzione quale criterio di discrimine tra la competenza professionale del
geometra e quelle "finitime" degli ingegneri e degli architetti,
finisce per rivelarsi collegata a premesse erronee.
Da un
lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di
ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di
competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai
progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo.
Sotto
altro profilo, poi, i criteri enunciati nelle lettere l) ed m) dell'art. 16 del
regio decreto n. 274 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune
esperienza che "non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal
normale compito di interpretazione" (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del
1984 e sentenza
n. 49 del 1980), specie ove si consideri l'ausilio che - come si è
accennato - può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore. A
corollario di quanto appena rilevato e quale conclusivo aspetto idoneo a
svelare come le doglianze del rimettente finiscano per evocare un falso
problema, sta, infine, una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai
concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare
"modesta" e rientri nella competenza professionale dei geometri ai
sensi dell'art.16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui
fare appello è quello tecnico - qualitativo fondato sulla valutazione della
struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono
implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai
professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello
economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in
quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche
presenti nella realizzazione dell'opera. Un quadro, dunque, del tutto
antitetico rispetto alla pretesa "genericità" di criteri ed ambiguità
di responsi giurisprudenziali sui quali il giudice a quo ha fondato in larga
misura i propri rilievi di incostituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal
Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra),
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di
Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19/04/93.
Francesco
Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano
VASSALLI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 27/04/93.