Ordinanza n. 187 del 1993

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ORDINANZA N. 187

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Dott. Francesco GRECO

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Caraviello Elena ed il Comune di Monza, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che il Pretore di Monza, con ordinanza del 22 giugno 1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (da ultimo modificata con legge regionale 4 maggio 1990 n. 28) che, disciplinando l'ipotesi del rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere impugnato davanti al pretore "ai sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035";

 

che, ad avviso del giudice a quo, poichè la norma statale richiamata attribuisce al Pretore la competenza soltanto per l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione, nei termini, dell'alloggio, "mentre devolve alla competenza del giudice amministrativo tutte le altre ipotesi ...", la legge regionale avrebbe introdotto una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione che non consentono interferenze su materie esulanti dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;

 

che non si sono costituite in giudizio le parti nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 è stato abrogato dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (pur richiamata nell'ordinanza di rimessione) in epoca precedente l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo, e, quindi, l'instaurazione di quest'ultimo;

 

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza in quanto il giudice a quo non deve comunque fare applicazione della norma abrogata;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt.108 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

 

Francesco GRECO, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.