Ordinanza n. 182 del 1993

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ORDINANZA N. 182

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla Corte d'Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Casti Francesco, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero nel corso di indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento connesso";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della questione.

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione sulla base del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, il quale (al primo comma) consentiva l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo in caso di prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o delle quali era stata data lettura nello stesso; mentre non consentiva più (al quarto comma) la utilizzabilità di prove assunte in altro procedimento penale (diverse da quelle di cui al primo comma) ai fini delle contestazioni di cui agli artt.500, terzo comma, e 503 del codice di procedura penale;

che la legge 7 agosto 1992, n. 356 ha convertito in legge, modificandolo, detto testo, con la conseguenza che l'attuale formulazione dell'art. 238, quarto comma, consente ora di acquisire al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a norma dell'art.503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, diverse da quelle già previste al primo comma;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente affinchè riesamini, alla luce della nuova disciplina, la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/04/93.