Ordinanza n. 175 del 1993

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ORDINANZA N. 175

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n.76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta al n.716 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992 (r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (non sul luogo, nè nell'immediatezza del fatto) ed utilizzate per le contestazioni;

che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15 maggio 1992 (r.o. n.716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2 e 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 8l.

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità della questione sollevata, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente;

che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti affinchè, alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca e al Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15/04/93.